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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/
Con parere n. 52 del 10 ottobre 2025 il Consiglio nazionale forense si è espresso sul quesito relativo alla possibilità di considerare "equa" e non sanzionabile la libera pattuizione del compenso inferiore alla soglia minima del parametro.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense
Sul punto il Consiglio ha ricordato l'ambito di applicazione soggettivo della Legge n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".
La Legge, infatti si applica, infatti, unicamente
Al contrario, ai sensi dell'art.2, comma 3, la legge non si applica "alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione".
Ne discende che al di fuori di questo ben preciso ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale.
Vige, invece, il principio generale di libera pattuizione del compenso disciplinato dall'art.13 della L. n. 247/12, la quale fa riferimento ai parametri "indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni". Questi parametri, peraltro, assumono la funzione di tariffe inderogabili, proprio in virtù del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Né in materia può applicarsi l'art. 25-bis, il quale fa riferimento unicamente alle violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso vietando all'avvocato di "concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti".
Giurisprudenza europea in materia di equo compenso
In tema di inderogabilità dei minimi tariffari si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ha affermato l'illegittimità dei regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti in quanto contrari all'art.101 TFUE.
Quest'ultima norma vieta, in quanto incompatibili con il mercato interno, "tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno".
Ebbene, secondo la Corte di Giustizia l'art.101, par. 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che:
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.