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Il curatore speciale del minore e le raccomandazioni del CNF.

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 Il curatore speciale del minore è una figura prevista dalla Convenzione di Strasburgo con il compito di tutelare gli interessi del minore, quando genitori o tutore sono assenti oppure in conflitto con lui e si renda opportuna la nomina di una persona che lo assista e lo rappresenti in giudizio svolgendo i suoi interessi.

Normalmente si tratta quindi di un avvocato, in quanto è colui che ha le competenze necessarie per occuparsi di questioni giuridiche, ma, dovendo avere anche altre conoscenze, i consigli dell'ordine subordinano l'iscrizione degli avvocati all'elenco dei curatori speciali del minore solo se in possesso di determinati requisiti che normalmente sono i seguenti:

essere iscritti all'Albo degli avvocati da diversi anni, in genere 5;

non essere stati raggiunti da sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;

aver adempiuto regolarmente agli obblighi formativi nel periodo che precedono la richiesta d'iscrizione;

aver maturato una certa esperienza in diritto familiare e minorile, documentabile attraverso gli atti che fanno riferimento al patrocinio di un certo numero di cause in materia;

aver frequentato un corso specifico di una certa durata e organizzato da un soggetto abilitato, in diritto di famiglia o minorile.

Sono tante le conoscenze che deve avere il curatore speciale, poiché oltre alle competenze giuridiche, deve possedere buone doti relazionali, sapersi rapportare con il minore ed è per tale ragione che durante i corsi di formazione si presta attenzione anche alla formazione psicologica. 

 Quali sono i compiti e le funzioni del tutore?

Se possibile il curatore dovrà incontrare il minore, innanzitutto quando capace di discernimento, in tal caso il curatore dovrà:

  • incontrarlo e parlare con lui;
  • informarlo sull'andamento del procedimento e sulla sua possibile evoluzione;
  • ascoltarlo, prendere atto delle sue opinioni e del suo pensiero in relazione a quanto accade in giudizio e riferirlo all'autorità giudiziaria.

Il curatore speciale, viene nominato non soltanto nei casi di conflittualità tra genitori, ma, anche in altri casi contemplati specificamente dalla legge, ad esempio quando i genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione; quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni d'urgenza o quando vi è conflitto d'interessi con il rappresentante.

La nomina del curatore speciale è inoltre obbligatoria a pena di nullità del procedimento in alcuni casi come ad esempio quando il pm abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o uno dei genitori ha chiesto la decadenza dell'altro; o ancora quando il minore è in stato di abbandono e vengono presi i provvedimenti contemplati dall'art 403 c.c.; in caso di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; se dai fatti emersi nel procedimento viene alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; quando lo richiede espressamente il minore che ha compiuto 14 anni; se il giudice ritiene che i genitori, per gravi ragioni, risultano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. 

 Raccomandazioni del CNF.

Di recente sono giunte alcune raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori da parte del Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, si sottolinea che il curatore speciale nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all'art. 9 CDF, in particolare l'indipendenza, la competenza, correttezza e lealtà.

I principi generali si sostanziano nelle raccomandazioni che seguono:

  • 1.Deontologia: il curatore speciale deve comportarsi nel rispetto degli articoli 9, 14, 15 e 19 del Codice Deontologico Forense. Evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 CDF ed astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito in altre controversie le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
  • 2.Patrocinio a spese dello Stato: ove ricorrano i presupposti deposita istanza per l'ammissione al patrocinio,
  • 3.Costituzione in giudizio: dopo la nomina assumerà le informazioni necessarie, ascolterà se possibile il minore, procederà alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore, nel rispetto del principio del contraddittorio, partecipando personalmente alle udienze.
  • 4.Rappresentanza sostanziale: deve attivarsi affinché il giudice specifichi poteri e obiettivi specifici del mandato.
  • 5.Collaborazione con tutte le parti del processo: nell'adempimento del mandato mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con tutte le parti, educatori, assistenti sociali, e così via. I rapporti con i genitori , parenti e parti private sempre per il tramite dei difensori, in ossequio alle norme deontologiche.
Ascolto: l'ascolto del minore deve avvenire con modi e termini a lui comprensibili in relazione all'età ed allo sviluppo psicofisico, anche individuando il luogo più idoneo ad effettuare i colloqui e tenendo conto della sua opinione nel caso in cui il minore è capace di discernimento, pur non essendo obbligatorio accogliere la sua opinione necessariamente

 

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