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L'assenza per malattia del lavoratore è giustificata anche se il certificato medico è presentato in ritardo.

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La massima.

Nel settore tessile e dell'abbigliamento, dagli artt. 60, 61, 72 e 74 CCNL, si desume il preciso intento delle parti sociali di punire con la sanzione espulsiva solo quelle condotte che, per le modalità con le quali sono realizzate, si rivelino particolarmente gravi e prive, in radice, di giustificazione.

Deve ritenersi illegittimo, pertanto, il licenziamento disciplinare intimato per il solo fatto che il lavoratore abbia presentato in ritardo la documentazione giustificativa dell'assenza, vertendosi, in tal caso, in una ipotesi di mera irregolarità, come tale sanzionabile solo con la diversa sanzione conservativa della multa o (nei casi più gravi) della sospensione dall'attività lavorativa.

Cass., sez. lav., ord. n. 33134/2022

Un'azienda operante nel settore tessile licenziava per giusta causa un dipendente che, assentatosi per alcuni giorni, aveva presentato il certificato medico in ritardo.

Il licenziamento, impugnato dal lavoratore, veniva dichiarato illegittimo in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Secondo i giudici, la contrattazione collettiva del settore tessile e abbigliamento, distingue l'assenza ingiustificata dalla tardiva o irregolare giustificazione, comminando solo per il primo caso la sanzione espulsiva e prevedendo, invece, per l'atra ipotesi, le sanzioni (conservative) della multa e della sospensione dal lavoro; pertanto, considerato che nel caso di specie il lavoratore aveva presentato un certificato medico idoneo a giustificare i giorni di assenza dal posto di lavoro, la fattispecie andava ricondotta all'ipotesi di "tardiva o irregolare giustificazione" e, di conseguenza, l'azienda aveva errato nel ritenere sussistenti i presupposti per l'irrogazione della sanzione espulsiva ed il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.

Contro tale decisione proponeva ricorso in Cassazione l'azienda, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione/errata interpretazione degli artt. 60, 61, 72 e 74 CCNL Tessile ed abbigliamento. 

La decisione della Cassazione.

La Cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione data dai giudici di merito agli artt. 60, 61,72 e 74, CCNL Tessile e Abbigliamento, così rigettando il ricorso dell'azienda.

Secondo il giudice di legittimità, dal tenore letterale delle citate disposizioni si ricaverebbe il preciso intento delle parti sociali di punire con la sanzione espulsiva solo quella condotta che per le modalità con le quali è realizzata si riveli particolarmente grave.

Non, dunque, qualunque assenza ingiustificata, legittima il licenziamento, ma solo e proprio quella che non solo supera i tre giorni lavorativi - continuativi o comunque ripetuti nell'arco di un anno - ma che si caratterizzi anche per essere contigua a giorni festivi o di ferie e, inoltre, si dimostri "ingiustificata", ossia priva degli elementi idonei a documentare o confermare le ragioni della stessa.

In effetti, l'art. 60 CCNL tessile ed abbigliamento stabilisce che l'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro debba essere comunicata dal dipendente entro ventiquattro ore, salvo il caso di accertato impedimento, mentre il certificato medico debba essere consegnato o fatto pervenire tempestivamente e comunque non oltre i tre giorni dall'inizio dell'assenza. Quanto alle modalità di comunicazione dell'assenza per malattia o infortunio, il successivo art. 61, indica, al primo comma, che, salvo comprovato impedimento, il lavoratore vi provveda nei modi indicati dall'azienda prima dell'inizio del suo orario lavorativo. Analogamente la certificazione del medico curante che attesti il prolungamento dell'originaria malattia o l'inizio di una nuova va comunicata al datore di lavoro entro 24 ore. L'art. 72, che reca le norme sui provvedimenti disciplinari, stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore, tra l'altro, nel caso in cui "non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l'assenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 55, 60 e 61". Il successivo art. 74, che detta le disposizioni che regolano il licenziamento disciplinare nel contesto delle leggi vigenti, specifica che può costituirne causa, l'assenza ingiustificata per oltre tre giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi o alle ferie. 

Dal confronto tra tali disposizioni, dunque, emerge con estrema evidenza che, nel settore tessile e dell'abbigliamento, in materia di assenze dal posto di lavoro, la contrattazione collettiva ha introdotto una differenziazione tra la fattispecie di assenza ingiustificata e quella di tardiva o irregolare giustificazione, differenziazione a cui corrispondono due diversi regimi sanzionatori.

Nel caso in cui la condotta sia, per le modalità con le quali è realizzata, particolarmente grave, perché eccedente i tre giorni lavorativi - continuativi o che, comunque si ripetano nell'arco di un anno - contigui a giorni festivi o ferie e si presenti priva di giustificazioni (il che accade quando il lavoratore non documenti le ragioni dell'assenza o che le ragioni addotte a sua giustificazione non risultino confermate all'esito del controllo datoriale o, infine che la comunicazione delle ragioni non sia più ragionevolmente possibile anche a cagione del tempo trascorso dall'assenza), la sanzione applicabile sarà il licenziamento.

Quando, invece, il lavoratore non abbia rispettato il procedimento per la comunicazione della documentazione giustificativa dell'assenza dettato dal contratto, allora la sanzione applicabile sarà la sanzione della multa oppure, nei casi più gravi (da valutarsi in relazione all'entità del disagio che l'assenza improvvisa del lavoratore ha cagionato all'azienda) la sanzione della sospensione dal posto di lavoro. 

 

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