Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Lesioni micropermanenti, SC: “ Sono risarcibili anche senza un referto di diagnostica per immagine”

Imagoeconomica_1545624

Con la decisione n. 22066 dello scorso 11 settembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza degli esami strumentali nell'accertamento delle microlesioni permanenti, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che – sulla base dell'asserita necessità di un accertamento clinico strumentale, da intendere quale referto di diagnostica – aveva negato al ricorrente il risarcimento del danno correlato all'invalidità permanente. Si è, quindi, statuito che " In tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro stradale, l'art. 139, comma 2, c. assicur., come modificato dal comma 3-ter dell'art. 32 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 , n. 27, deve essere interpretatonel senso che la risarcibilità del danno biologico permanente, ferma restando la necessità di un accertamento medico-legale da compiersi in modo rigoroso e sulla base di criteri oggettivi, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini".

Sul merito della questione si era pronunciato, inizialmente, il Giudice di Pace di Lauro che, adito da tre soggetti rimasti coinvolti in un sinistro stradale, accoglieva la domanda, da loro proposta, di risarcimento dei danni correlati all'invalidità temporanea, ma negava il risarcimento del danno correlato all'invalidità permanente, ritenendo che tale invalidità non fosse risultata accertata in conformità alla previsione del D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter convertito in L. n. 27 del 2012. 

 Il Tribunale di Avellino confermava la sentenza del giudice di prime cure affermando, tra l'altro, che nell'ambito delle microlesioni è comunque necessario un accertamento clinico strumentale da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente (art. 32, comma 3 ter); di contro, considerava sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (art. 32, comma 3 quater).

Contro siffatta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i soggetti rimasti feriti nel sinistro, deducendo come la Corte di merito avesse errato nel ritenere che, nell'ambito delle microlesioni, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente fosse comunque necessario un accertamento clinico strumentale, da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine.

In particolare, i ricorrenti sostenevano che i commi 3 ter e 3 quater dell'art. 32 del D.L. 1/2012, sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale: nella loro difesa evidenziavano come siffatte norme esplicitassero i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, ossia i criteri visivo-clinico-strumentale, criteri che – a loro dire – non sono gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma che devono utilizzarsi secondo le leges artis.

La Cassazione condivide le doglianze dei ricorrenti, soprattutto nella parte in cui contestano che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente, sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini.

Il comma 3-ter dell'art. 32 del D.L.24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 , n. 27, ha apportato modifiche all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, il cui comma 2, secondo periodo, oggi statuisce che "in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

Gli Ermellini specificano, quindi, la reale portata di tale disposizione, chiarendo che in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.

Tale orientamento è, tra l'altro, conforme ai precedenti arresti della stessa Cassazione ( in particolare, Cass. n. 18773/2016 e 1272/2018), secondo cui il nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private, così come modificato dalle novelle del 2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie, dunque, il ricorso e rinvia al Tribunale di Avellino in persona di altro magistrato, al quale spetterà il compito di esaminare la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati, accertando se l'invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

DSA, TAR: la scuola, se non adotta misure opportun...
La tettoia non rientra nell’edilizia libera e nece...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito