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Legittima l'esclusione dal concorso per assenza dei requisiti morali prima della stipula del contratto

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 Con sentenza n.1257/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affermato che "l'ammissione al concorso avviene con riserva e l'Amministrazione si riserva la facoltà di esclusione dal medesimo, in ogni momento, per assenza dei requisiti; l'assunzione in servizio avviene con la stipula del contratto individuale di lavoro" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Analizziamo la questione sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 130 unità di assistente informatico del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno ed essendosi collocato al 92° posto della relativa graduatoria, è stato assegnato alla Prefettura.

A seguito di controlli diretti a verificare la sussistenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 35, comma 5 bis, D. Lgs. n. 165/2001, la PA. ha rilevato dei dati giudiziari che l'interessato non ha dichiarato all'atto della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Conseguentemente l'Amministrazione, valutati i reati commessi e la dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda di partecipazione al concorso, ha escluso il ricorrente dal concorso ed ha revocato l'ordinanza di assegnazione presso la Prefettura.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando in particolare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del D.Lgs n. 165 2001 e dell'art. 2 del DPR n. 487/1994.

A sostegno della proprie ragioni il ricorrente ha dedotto che nei propri confronti non sussiste alcuna pronuncia di condanna, ma solo una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che non è equiparabile ad una sentenza di condanna. A questo proposito il ricorrente ha sostenuto che né l'art. 35 del D.Lgs n. 165 2001, né l'art. 2 del DPR n. 487/1994, né il bando hanno previsto che il candidato debba dichiarare l'esistenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con la conseguenza che egli non ha reso alcuna dichiarazione mendace nella dichiarazione di partecipazione al concorso, né ha violato dei principi morali.

Inoltre il ricorrente ha eccepito che i reati commessi sono di natura colposa e risalenti nel tempo e, pertanto insufficienti a giustificare l'esclusione, fondata sull'assenza dei requisiti di moralità, legalità e correttezza previsti per la partecipazione al concorso.

Infine, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione, in quanto la P.A. ha emanato il provvedimento di esclusione dopo aver emanato quello di nomina a vincitore d concorso e di assegnazione alla Prefettura.

Costituitasi la P.A. interessata, ha chiesto il rigetto del ricorso. Così la causa è passata in decisione.

La decisione del Tar.

Quanto alla richiesta di "patteggiamento"ex art. 444 c.p.p., il giudice amministrativo ha rilevato che essa non equivale ad un'ammissione di reità da parte dell'imputato; tuttavia, contiene un accertamento della insussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art.129 c.p.p. Inoltre la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti contiene un accertamento incompleto, in quanto è limitato all'assenza di una causa di non punibilità e per questo deve essere equiparata a una pronuncia di condanna. Di conseguenza la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione della P.A. di escludere il candidato da un concorso per difetto dei requisiti morali sulla base della sentenza penale emessa su concorde richiesta delle parti. 

 Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare i precedenti penali, anche quando lo schema di domanda di partecipazione al concorso richiede di dichiarare di aver subito o meno condanne penali, senza specifico riferimento alle sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, il candidato ha comunque l'obbligo di dichiarare anche questo tipo di sentenza, in quanto sicuramente idonea ad incidere sul giudizio relativo alle qualità morali e di condotta di cui all'art.35 D. Lgs. n. 165/2001.

Infine la Corte ha evidenziato che a norma dell'art. 2 comma 4 del bando "I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L 'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento". Inoltre "I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista la contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, presso la sede di servizio indicata dall'amministrazione (...)" (art.10 del bando). Ne discende che l'assunzione in servizio avviene solo con la stipula del contratto individuale di lavoro. Assunzione che nel caso di specie non è avvenuta, in quanto il ricorrente è stato convocato per la stipula presso la Prefettura di destinazione, ma di fatto il contratto individuale di lavoro non è mai stato stipulato, essendo intervenuto il provvedimento di esclusione dal concorso.

Sulla base di queste argomentazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ed ordinando che la sentenza venisse eseguita dall'autorità amministrativa.

 

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