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Le nuove regole sull’accesso in magistratura.

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Il 16 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il Decreto Aiuti ter.

Il nuovo decreto, oltre a rafforzare le misure di sostegno a favore di famiglie ed imprese, apporta una serie di modifiche al Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati).

Scopo dichiarato della riforma - come evincibile dal capoverso dell'articolo rubricato "Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria" inserito nel titolo IV del Decreto aiuti ter - quello di raggiungere gli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza.

Tra le novità introdotte dal Decreto, si segnala la regola dell'accesso diretto in magistratura: a partire dal prossimo bando, i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni, potranno, infatti, partecipare al concorso subito dopo la laurea, senza più l'obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali.

Ai prossimi concorsi, ovviamente, potranno partecipare anche coloro che avevano i requisiti ora modificati: si tratta, infatti, dell'ampliamento della platea dei concorrenti, che mira a garantire una maggiore partecipazione.

Riformate anche le regole concernenti le commissioni esaminatrici e lo svolgimento delle prove concorsuali.

Quanto alle commissioni, sempre al fine di accelerare i tempi di definizione dei concorsi, si prevede che i professori universitari, membri della commissione di concorso, possano richiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica, così da dedicarsi a tempo pieno alle prove concorsuali.

Quanto alle prove concorsuali, il Decreto Aiuti ter introduce la possibilità di espletamento della prova scritta mediante strumenti informatici, ed in particolar modo il computer, con modalità da definire con decreto ministeriale.

Anche in questo caso le nuove regole saranno in vigore a partire dal prossimo bando di concorso.

Di seguito il testo integrale dell'articolo che riforma le modalità di assunzione dei nuovi magistrati:

"Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «e in una prova orale.» sono aggiunte le seguenti: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»; b) all'articolo 2, comma 1: 1) la lettera h) è sostituita dal seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni»; 2) le lettere i) e l) sono soppresse. 2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica. 4. All'articolo 26- bis, comma 2, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole "cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382," sono soppresse. 5. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole "cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382," sono soppresse. 6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

 

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