Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Concorso e commissione esaminatrice, con la legge anticorruzione ampliati i casi di conflitto di interesse

GU

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 178 dell'8 gennaio 2019, si è occupato della questione inerente ai conflitti di interesse tra membri della commissione di un concorso e partecipanti. Esso, partendo dall'esame dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, recante "Adempimenti della commissione", si è focalizzato sul fatto che i componenti di questa, prima dell'inizio delle prove, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. In buona sostanza, secondo i Giudici amministrativi i membri della commissione sono tenuti ad astenersi qualora ricorra uno dei casi di conflitto di interesse di cui all'art. 51 c.p.c. Il Consiglio di Stato, tuttavia, non si limita all'esame di questa norma, ma va oltre. Infatti, esso afferma che le situazioni di incompatibilità, attualmente, hanno una portata più ampia rispetto alla disposizione appena citata. E ciò grazie all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione).

Ma vediamo perché.

I fatti di causa.

La ricorrente lamenta di aver partecipato al concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2011, superando la selezione per titoli e venendo ammessa a sostenere le prove scritte. È accaduto che la Commissione, dopo l'approvazione della griglia di valutazione, ha deciso di non procedere alla correzione della seconda prova in caso di esito negativo della prima. Così, con riferimento agli elaborati scritti della ricorrente, la commissione, avendo riscontrato un'insufficienza nel primo elaborato, non ha proceduto alla correzione del secondo. In questo modo la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale ed è stata inserita negli ultimi posti della graduatoria. 

A parere di quest'ultima, quindi, il provvedimento di non ammissione è illegittimo, come altrettanto illegittimo è il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice. Infatti, a suo dire, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati trova fondamento nella non conformità a legge della costituzione della commissione, data l'incompatibilità del presidente della stessa, situazione che avrebbe inficiato "ab origine" l'intera attività svolta dalla commissione. Tale incompatibilità discenderebbe, secondo la ricorrente, dal fatto che il presidente della commissione esaminatrice, i) ha rivestito in precedenza il ruolo di responsabile scientifico di un corso di formazione per dirigenti scolastici, esteso alla partecipazione dei docenti incaricati di funzioni vicarie (anch'essi concorrenti), tenutosi poco prima della indizione del concorso; ii) ha svolto la funzione docente di relatore in seminari di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici di ruolo e in relazione ai quali sono state designate come referenti due docenti, "incluse nell'elenco degli ammessi alla prova orale" del concorso. Per tai motivi ha impugnato detti provvedimenti; impugnazione, tuttavia, che ha avuto esito negativo in primo grado.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione del C.d.S.

I Giudici amministrativi, innanzitutto, affermano che, in materia di concorsi pubblici, non esiste una norma che disciplina specificamente la questione dell'astensione e della ricusazione dei componenti delle commissioni giudicatrici. Con l'ovvia conseguenza che, in punto, viene in rilievo, sul piano normativo, l'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, recante "Adempimenti della commissione", in base al quale "Prima dell'inizio delle prove concorsuali [...] i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.". 

 Da questo discende che i membri della commissione hanno il dovere di astenersi solo se sussiste una delle condizioni di cui al su menzionato art. 51 c.p.c. A tal proposito, il Consiglio di Stato fa rilevare che l'elenco di cui a questa norma si estende a tutte le attività amministrative e, quindi, anche alle procedure concorsuali ed assume un carattere tassativo, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (v. , "ex multis", Cons. Stato, sez VI, n. 4015 del 2013 e n. 4858 del 2012). Tuttavia, tali casi di incompatibilità non si esauriscono in questo elenco dal momento che l'art. 6-bis della l. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), stabilisce che il "responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". In buona sostanza, questa norma i) introduce un dovere di astensione dei componenti della commissione esaminatrice che si estende a qualsiasi caso di conflitto di interessi, anche potenziale, ii) rende più efficace l'applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., rispetto a quanto la norma di cui all'art. 51 del c.p.c. sia in grado di garantire. Orbene, tornando al caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato, l'art. 6 bis su menzionato non può trovare applicazione, perché entrato in vigore successivamente all'epoca dei fatti. Con l'ovvia conseguenza che la situazione di incompatibilità lamentata dalla ricorrente, non essendo tra quelle elencate nell'art. 51 c.p.c., non può considerarsi illegittima e quindi non può essere ritenuta inficiante la procedura concorsuale. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno rigettato l'appello.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Legittimo impedimento dell’avvocato: quando può es...
L'ombra della Colpa - Un avviso di garanzia, desti...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito