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La nuova Legge n.132/2025 e l'uso dell'Intelligenza artificiale nel settore della giustizia

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Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;132

È stata pubblicata sulla GU n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrerà in vigore il 10 ottobre 2025 la Legge n. 132/2025 del 23 settembre 2025, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Analizziamo la nuova legge con particolare attenzione all'uso dell'Intelligenza artificiale nell'esercizio delle professione legale e nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

I sistemi di intelligenza artificiale

Ai fini della nuova nuova legge per sistema di intelligenza artificiale si intende "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali" (cfr. art.2 Legge n. 132/2025 che richiama la definizione di sistemi di intelligenza artificiale fornita dall'art.3, punto 1) del Regolamento UE n.2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale).

La ratio della nuova legge è quella di

  • promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità nonché
  • garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.  

 L'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni intellettuali

L'art.13 della legge disciplinando l'utilizzo dei suddetti sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali evidenzia due aspetti.

In primo luogo viene sottolineata la centralità dell'essere umano, per cui l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale deve finalizzato

  • al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e
  • con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera; Altro aspetto messo in rilievo dal suddetto art.13 è l'importanza del rapporto fiduciariotra professionista e cliente, per cui il professionista deve comunicare con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo al soggetto destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.

L'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria

Il successivo art.15 delle legge 132/2025 disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, prevedendo che debba sempre essere riservata al magistrato ogni decisione

  • sull'interpretazione e sull'applicazione della legge,
  • sulla valutazione dei fatti e delle prove e
  • sull'adozione dei provvedimenti.

 Peraltro, sono attribuiti al Ministero della giustizia i compiti di

  • disciplinare gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie;
  • promuovere le attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi;
  • curare la formazione del personale amministrativo.

Inoltre, si prevede che fino alla compiuta attuazione del succitato Regolamento UE 2024/1689 la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari devono essere autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali.

Disposizioni di procedura civile in materia di Intelligenza artificiale

L'art17 delle Legge 132/2025 ha novellato l'art. 9 comma 2 del codice di procedura civile prevedendo che appartengono alla competenza del Tribunale "le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale".

Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

Non mancano nella nuova legge disposizioni in materia di riservatezza, prevedendo che, in particolare che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza (art.4 comma 2).

     

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