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Affidamento minori: come individuare il giudice territorialmente competente?

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 Con l'ordinanza n. 17089 dello scorso 26 maggio vertente su un regolamento di competenza in materia di famiglia, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha specificato come individuare il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..

Si è difatti specificato che "in relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'adozione di una ordinanza con cui il Tribunale di Varese proponeva d'ufficio richiesta di regolamento di competenza, contestando la competenza attribuitagli dal Tribunale di Reggio Calabria in merito ad un procedimento, instaurato da una mamma, diretto ad ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori.

La dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Reggio Calabria scaturiva dal fatto che la mamma, in data antecedente all'instaurazione del giudizio, a seguito dell'ultima aggressione ad opera del padre, aveva deciso di trasferirsi con i figli minori a Pavia, luogo natio dove poteva ancora contare sul sostegno affettivo ed economico della famiglia d'origine. 

 Tuttavia, nelle more della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria, la donna si trovava temporaneamente a dimorare presso la casa degli zii a Varese in attesa di trovare definitiva sistemazione a Pavia e qui trasferire la residenza sua e dei figli: tale ultima circostanza portava il Tribunale di Reggio Calabria a dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Varese.

Il Tribunale di Varese, a sua volta, sollevava conflitto di competenza rilevando che, mentre l'allontanamento della mamma da Reggio Calabria era giustificato dall'esigenza di allontanare se stessa e i minori dai continui e violenti litigi e costituiva, pertanto, una decisione stabile e tendenzialmente definitiva, la residenza a Varese rispondeva a una mera esigenza transitoria in attesa del definitivo trasferimento a Pavia.

In virtù di tanto, il Tribunale di Varese, sebbene escludesse la possibilità di considerare ancora residenza abituale Reggio Calabria per l'impossibilità di ricostituire ivi un ambiente familiare corrispondente all'interesse dei minori, nondimeno riteneva che non potesse, per altro verso, affermarsi la propria competenza, per essere la residenza a Varese una residenza transitoria.

La Cassazione condivide le argomentazioni del Tribunale di Varese.

 La Corte ricorda che, in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della domanda; il giudice, nel compiere tale accertamento deve considerare una pluralità di indicatori, da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, anche quello che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze.

Gli Ermellini, inoltre, specificano che, in relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come, al momento della proposizione della domanda di affidamento, mentre Reggio Calabria non poteva costituire più la residenza abituale familiare, se non a costo di un grave nocumento per la serenità e la crescita dei minori, Pavia si avviava ad essere per i minori il possibile centro delle loro relazioni affettive e sociali e dei loro interessi, sia pure in una fase di stabilizzazione.

In conclusione, la Corte esclude sia la competenza del Tribunale di Reggio Calabria che del Tribunale di Varese e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia.

 

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