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Il titolo esecutivo: i provvedimenti giudiziali, il contratto di mutuo, la sentenza generica

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Inquadramento normativo: Art. 474 c.p.c.

Il titolo esecutivo: Il titolo esecutivo è l'atto che consente l'inizio della procedura esecutiva. Esso ha ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Costituiscono titoli esecutivi:

  • «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli».

Sentenza di condanna e sentenza di accertamento: Un provvedimento giudiziale perché possa costituire titolo esecutivo deve contenere una condanna, quanto meno implicita. Ne consegue che non potrà mai costituire titolo esecutivo una sentenza dichiarativa, ovvero di mero accertamento, quale quella pronunciata in un giudizio che abbia ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di un determinato diritto: «e tanto perché al concetto stesso di esecuzione forzata è connaturata la sostituzione da parte dell'ordinamento, attraverso i suoi organi e cioè il complesso degli agenti dell'esecuzione (ufficiali giudiziari ed altri ausiliari del giudice dell'esecuzione, oltre - beninteso - quest'ultimo ed il suo ufficio), nella condotta che l'obbligato originario è - espressamente o almeno implicitamente - condannato a tenere in forza di un titolo in tali sensi, solo in tal modo potendo questo qualificarsi appunto esecutivo» (Cass. civ., n. 18572/2019).

Titolo esecutivo, condanna alle spese giudiziali e contributo unificato: Se una sentenza reca la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di queste non è menzionata anche la somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, detto provvedimento deve essere considerato esteso anche alla restituzione di quest'importo. 

 E ciò in considerazione del fatto che il contributo unificato «costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese. Ne consegue che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte» (Cass., n. 23830/2015, richiamata Cass. civ., n. 18529/2019).

Titolo esecutivo e contratto di mutuo: Il contratto di mutuo è un contratto reale ed è considerato titolo esecutivo nel momento della dazione di denaro. Da tale momento sorge l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario (Tribunale Avezzano, sentenza 8 febbraio 2019).

Titolo esecutivo, condanna al pagamento dei ratei pensione di anzianità senza indicazione dell'ammontare: Nel giudizio instaurato dall'assicurato in danno dell'ente previdenziale di appartenenza, diretto a ottenere la pensione di anzianità, se il giudice condanna l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, la relativa sentenza è definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, necessitando di un ulteriore intervento del magistrato (Cass., nn. 14374/2016; 16259/2003, richiamate da Cass. civ., n. 14154/2019). 

Titolo esecutivo, sentenza di condanna di primo grado riformata da sentenza d'appello: Nel caso in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata appellata e quet'ultima, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, «comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione» (Cass. n. 9161/2013, richiamata da Cass. civ., n. 29021/2018).

Titolo esecutivo, associazione non riconosciuta e responsabile di quest'ultima: Se si agisce contro un'associazione non riconosciuta al fine di ottenere un provvedimento di condanna nei confronti di questa, qualora si volesse estendere l'efficacia esecutiva di detto provvedimento anche nei confronti del responsabile, occorrerà la chiamata in giudizio, in proprio e non solo quale legale rappresentante, anche del responsabile. E ciò in considerazione del fatto che non si estendono automaticamente, in capo a quest'ultimo, né la responsabilità né la condanna (Cass. civ., n. 12714/2019). 

 

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