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Abusi edilizi, TAR Calabria: “Se conosciuti da tempo dalla PA, l’ordine di demolizione è illegittimo”

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Con la sentenza n. 513/2019, il Tar Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune aveva ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in relazione a un abuso edilizio conosciuto già da molto tempo ed in relazione al quale nessun provvedimento aveva adottato, così ingenerando un legittimo affidamento nel proprietario.

Si è, inoltre, specificato che ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, l'Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'opera realizzata o, addirittura, a indicare le ragioni della sua prolungata inerzia, atteso che si è ingenerato un affidamento in capo al privato.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende spunto dall'emanazione di un ordine di demolizione disposto dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbana del Comune di Reggio Calabria nei confronti di una donna per la realizzazione di un "manufatto munito di apertura finestra lato monte con conseguente ampliamento volumetrico dell'immobile in quanto collegato al vano soggiorno tramite apertura interna".

La signora proponeva ricorso, per ottenere l'annullamento dell'ordine di esecuzione delle opere di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni.

A sostegno della propria domanda la ricorrente evidenziava l'illegittimità del provvedimento per contraddittorietà degli atti, violazione dell'art. 32 comma 37 della L. 326/2003, del principio del legittimo affidamento, nonché errata applicazione del D.P.R. 380/2001. 

 A detta dell'esponente, la contraddittorietà degli atti adottati dal Comune emergeva sulla scorta di una perizia giurata, attestante che in data 01.8.91 erano state effettuate delle ristrutturazioni interne sull'unità immobiliare in questione, comportanti una nuova distribuzione degli spazi interni, destinando il vano oggetto di ingiunzione di demolizione al solo angolo cottura e lo spazio occupato originariamente dalla cucina a soggiorno.

Il Comune, con comunicazione di inizio lavori datata 1.8.1991, era stato portato a conoscenza dei lavori e non aveva contestato alcunché rispetto al manufatto oggetto del contenzioso, così ingenerando nel privato un legittimo affidamento sulla regolarità edilizia dell'opera.

Il Comune di Reggio Calabria, costituendosi in giudizio e resistendo alle pretese avversarie, rilevava come l'ordinanza di demolizione del manufatto non richiedeva una particolare motivazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, ancorché fosse decorso un considerevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso; durante tale lasso di tempo, la mera inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non era idonea a far divenire legittimo ciò che era sin dall'origine illegittimo.

Il Tar condivide le censure formulate dalla ricorrente.

 In punto di diritto i giudici amministrativi premettono che, sulla scorta di un risalente orientamento giurisprudenziale, il decorso di un lungo arco temporale non è idoneo a far perdere il potere dell'amministrazione di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria "extra ordinem", non potendo la distanza temporale tra l'abuso e la sua repressione giustificare la formazione di un legittimo affidamento.

Tuttavia, in epoca relativamente recente (su tutte, TAR Napoli, sentenza n. 5473/2017), la giurisprudenza amministrativa ha apportato significative precisazioni sul tema del rapporto tra ordine di demolizione e legittimo affidamento, precisando che può parlarsi di affidamento meritevole di tutela solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all'Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato.

Con specifico riferimento al caso di specie, la stessa Amministrazione resistente aveva avuto e poteva avere certamente contezza della natura abusiva del vano cucina in contestazione fin dal 1991, epoca in cui ne permetteva la ristrutturazione attraverso la ridistribuzione degli spazi disponibili. In quell'occasione, l'Amministrazione comunale non aveva posto alcuna obiezione né sulla regolarità dei lavori da eseguire né tanto meno sul carattere abusivo o meno del vano ripostiglio.

Ne deriva che l'incolpevole affidamento del privato è stato indotto dalla piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e dall'implicita attività di controllo dalla stessa effettuato in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto in questione.

In siffatti casi, laddove ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, l'Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'opera realizzata o, addirittura, a indicare le ragioni della sua prolungata inerzia, atteso che si è ingenerato un affidamento in capo al privato; pertanto , il Comune, per superare le smagliature della contraddittoria azione amministrativa posta in essere, deve ricorrere ad una adeguata motivazione su quello che è il concreto ed attuale l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l'interesse oppositivo del privato a conservare l'integrità dell'assetto edilizio minacciato.

Non essendo stato compiuto nulla di tutto ciò, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

 

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