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Procedimento di mediazione e procura avvocato.

conciliation

 Il Tribunale di Milano è intervenuto con la sentenza n. 7689/2023 confermando nuovamente che per la procura speciale sostanziale rilasciata alla parte che partecipa al procedimento di mediazione obbligatorio in sostituzione della parte rappresentata, non serve l'autentica da parte del pubblico ufficiale.

Il caso che ha portato alla sentenza menzionata, riguarda una S.r.l. che si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto da una S.p.a. relativo ad un credito riguardante un contratto di finanziamento.

L'opposta nel costituirsi in giudizio contesta le censure e ne chiede il rigetto insistendo anche per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale, istruita la causa, si occupa nella decisione anche dell'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti e relativa alla mancata verifica della condizione di procedibilità contemplata dall'articolo 5 comma 1 bis c.p.c.

Difatti, la S.p.a opposta aveva partecipato al procedimento di mediazione tramite il proprio legale al quale aveva conferito una procura speciale sostanziale, diversa da quella conferita per la rappresentanza nel giudizio.

Orbene, per il Giudice tale procura è valida ed idonea a conferire all'avvocato i poteri di rappresentanza della parte in mediazione, a differenza di quanto lamentano gli opponenti. Difatti, l'intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 ribadisce la possibilità per la parte di farsi sostituire dal difensore nel procedimento di mediazione con una procura speciale sostanziale e non con la procura conferita al difensore e da questi autenticata.

Dalla lettura dellamotivazione emerge l'inidoneità della procura alle liti anche per la partecipazione alla mediazione.

Tale ulteriore procura non è soggetta a particolari formalità per il conferimento dei poteri necessari, secondo quanto emerge dal coordinamento tra l'articolo 1392 del codice civile e l'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010.

L'articolo 1392 c.c dispone infatti che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, mentre il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2010 afferma che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Nel caso specifico la procura conferita al legale per sostituire la parte opposta in sede di mediazione prevede "ogni più ampia facoltà e potere e autorizzandola espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica". Essa è quindi idonea ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010.

D'altra parte la questione non è nuova .

Ad esempio si pensi alla decisione adottata dalla Corte di Appello di Napoli n. 3843/2022 ove si sottolinea che pur essendo necessaria la presenza delle parti in mediazione l'attività è delegabile al terzo dotato di una procura speciale sostanziale.

La Corte giunge a questa conclusione nell'ambito di una vicenda giudiziaria intrapresa per il risarcimento dei danni che la proprietaria di un appartamento richiedeva in quanto i lavori di ristrutturazione eseguiti nelle abitazioni dei piani sottostanti al proprio avevano lesionato il suo appartamento.

Nella causa vengono coinvolti diversi soggetti tra cui l'impresa che aveva eseguito i lavori.

Il primo grado accoglie la domanda dell'attrice, ma la decisione viene impugnata in appello, nel corso del quale la Corte prende atto dell'eccezione d'improcedibilità che uno dei legali sollevava in giudizio riferendosi alla mancata partecipazione dell'appellante al procedimento di mediazione disposto dal giudice e alla tardività con cui la stessa era stata avviata.

Nel verbale di mediazione, risultava difatti che l'appellante aveva conferito procura a un avvocato, ma non anche la procura sostanziale necessaria per partecipare alla mediazione.

In via preliminare la Corte di Appello esaminava la questione di procedibilità della mediazione e la disponeva rinviando l'udienza.

Rassegnate le conclusioni delle parti al termine del giudizio di appello, la Corte si sofferma sulla partecipazione personale alla mediazione e sulla mancata indicazione nel verbale della procura sostanziale all'avvocato che aveva preso parte al procedimento, rispetto alla procura che invece gli era stata rilasciata solo per il giudizio.

Nel frattempo si concludeva la mediazione e depositato il verbale negativo.

Da questo emergeva e dalle note della parte appellante che l'avvocato, nell'istanza di mediazione redatta sul modulo predisposto dall'organismo, veniva menzionato con il termine "difensore" non come "rappresentante con mandato a conciliare."

I termini "rappresentare le mie ragioni" emergevano solo da una lettera che l'appellante, impossibilitato a intervenire perché bloccato in sala operatoria per un intervento chirurgico, inviava al proprio legale.

Nel verbale di mediazione però non si faceva riferimento alcuno né alla lettera e neanche alla procura a mediare; inoltre la mediazione si era tenuta effettivamente in ritardo rispetto al termine di 30 giorni fissato dall'art. 8 comma 1 del Dlgs n. 28/2010.

Interviene allora la Corte di Appello affermando che: "la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale."

Si ribadisce quindi l'importanza del contatto diretto tra le parti che dovrebbero essere presenti al primo incontro, ciò però non significa che non possa essere necessario delegare in tal caso attraverso una procura speciale sostanziale e cioè una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento con essa del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, deve cioè essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.

 

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