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Finalmente i “sostegni”

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Eccolo finalmente!

Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto agognato "Decreto Legge Sostegni" in gestazione da oltre un mese. Un parto doloroso che non ha risparmiato tensioni e scontri all'interno della maggioranza che ha, alla fine, trovato un compromesso grazie alla mediazione del presidente Draghi. La parte più corposa del provvedimento prevede, all'art. 1, il tanto atteso nuovo contributo a fondo perdutosostegno - per tutti i soggetti economici che abbiano subito un calo almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto a quello relativo all'anno 2019.

Al fine dunque, di sostenere le aziende, gli artigiani, i commercianti ed i professionisti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto "a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario".

Sono comunque esclusi dal "sostegno" i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all'art. 74 del T.U.I.R., gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR. La misura è dunque di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del Decreto Legge cosiddetto "Ristori", né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel Decreto Legge cosiddetto "Rilancio".

Possono beneficiare dell'agevolazione inoltre i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del T.U.I.R., e i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Il contributo previsto dal provvedimento che ci impegna presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato e alla misura del beneficio. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; ovviamente, questo requisito, non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Praticamente l'indennizzo sarà parametrato solo su una mensilità con la conseguenza di ridurre di tanto l'ammontare del tanto sospirato sostegno.

La percentuale del contributo, calcolato sulla perdita media mensile, è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. Volendo riportare il valore del contributo su base annua, le percentuali si ridimensionano e vanno dal 5% all'1,7% della perdita annua di fatturato.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo erogabile pari a 150.000,00 euro.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all'erogazione diretta sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto anche sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, all'interno del modello F24 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Al fine di ottenere il "sostegno", i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate semplicemente con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni; l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un'apposita piattaforma e i pagamenti dovrebbero iniziare dall'8 aprile.

Infine, in merito ai controlli ed all'attività sanzionatoria, si applicano, le disposizioni di cui all'art. 25 commi 9-14 del Decreto Legge n. 34/2020 anche con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, nonché, il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del  - Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato -.

Sicuramente non si poteva fare di più in relazione alle somme disponibili, ma altrettanto sicuramente, le speranze di tanti operatori economici di ottenere somme cospicue sono state disattese; le somme rappresentano piccoli aiuti che certamente aiuteranno gli operatori economici ma che non risolvono la crisi finanziaria di aziende e professionisti. Urgono ulteriori provvedimenti in favore del martoriato settore produttivo del bel Paese. Attendiamo con fiducia.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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