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Sinistri stradali: l'ordinanza provvisionale di condanna e lo stato di bisogno del danneggiato

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Inquadramento normativo: Art. 147 codice delle assicurazioni (D.lgs., n. 209/2005).

L'ordinanza provvisionale di condanna e lo stato di bisogno: In caso di giudizio promosso al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, in primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del predetto sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice [...], sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma [...], nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza (art. 147 c.d.a.).

Natura dell'ordinanza provvisionale di condanna: L'ordinanza in esame ha natura provvisoria e anticipatoria della condanna i cui effetti possono essere travolti solo con la sentenza che definisce il giudizio a sfavore del danneggiato. Infatti essa è irrevocabile fino alla decisione del merito. Ne consegue che detta ordinanza, nel caso di rigetto della domanda risarcitoria, non può sopravvivere sino al passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass. n. 7389/2021). 

La restituzione della somma liquidata con l'ordinanza provvisionale: Nell'ipotesi in cui sia stata emessa l'ordinanza provvisionale di condanna immediatamente esecutiva e la decisione che definisce il giudizio abbia rigettato la domanda risarcitoria, la parte condannata al pagamento della somma oggetto della predetta ordinanza può chiedere la restituzione di quanto corrisposto senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di merito. E ciò in considerazione del fatto che l'ordinanza provvisionale può ritenersi implicitamente revocata dalla decisione che definisce il giudizio (Cass. n. 7389/2021). La restituzione può essere chiesta:

  • in grado d'appello (Cass., n. 20145/2017, richiamata da Cass. n. 7389/2021);
  • con giudizio separato ex art. 702 bis c.p.c.

Nel primo caso, l'istanza di restituzione formulata contestualmente all'atto d'appello o alla comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale:

  • è conforme al principio di economia dei giudizi (Cass., n. 20145/2017, richiamata da Cass. n. 7389/2021);
  • non altera i termini della controversia (Cass., n. 20145/2017, richiamata da Cass. n. 7389/2021);
  • non costituisce domanda nuova (Cass., n. 20145/2017, richiamata da Cass. n. 7389/2021).  

Esecuzione ordinanza provvisionale ed effetto sostitutivo della sentenza: Quando viene emessa un'ordinanza provvisionale di condanna immediatamente esecutiva, gli interessati possono iniziare l'esecuzione. Se, una volta iniziata l'esecuzione, l'ordinanza viene sostituita da una sentenza definitiva che determina una quantificazione differente della pretesa, cosa accade? In quest'ipotesi, occorre innanzitutto tener conto della natura anticipatoria e provvisoria del primo provvedimento rispetto a quello successivo a cognizione piena. Questa diversità comporta la normale retrodatazione alla domanda degli effetti della sentenza definitiva che va a sostituire o ad assorbire gli effetti dell'ordinanza in esame, avendo i due provvedimenti fatti costitutivi accertati identici e mutando solo con riguardo alla quantificazione della pretesa. In buona sostanza, la sentenza definitiva, in questo caso:

  • non elimina dal mondo del diritto le statuizioni contenute nella precedente ordinanza;
  • conferma le stesse, che trovano però ora fonte nella successiva, con i medesimi presupposti e, in caso di mutamento solo quantitativo, con la modifica dell'entità del diritto effettivamente riconosciuto;
  • sostituisce l'ordinanza provvisionale.

Una sostituzione, questa, che, tuttavia, va portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione attraverso un formale intervento e ciò affinché il magistrato possa parametrare la concreta entità del credito, soprattutto ove la modifica comporti la spettanza di una somma maggiore (Cass. civ., n. 6072/2012). 

 

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