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E proroga fù. Come ogni anno, anche quest'anno, il decreto legge fiscale, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri, contiene la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA -, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".
Dunque il nuovo calendario delle scadenze fiscali 2025 prevede:
- entro il 21 luglio 2025 - il 20 luglio cade di domenica -, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Come gli anni passati la proroga riguarda i contribuenti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA -, di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze pari a 5.164.569 euro.
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 com- ma 1 del DL 98/2011 - contribuenti minimi;
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito.
Ovviamente la proroga viene estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.
Per quanto riguarda i versamenti coinvolti nella proroga, vanno individuati nelle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quindi:
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2024 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale acconto 2025 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 della cedolare secca sulle locazioni, dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive, le addizionali e le maggiorazioni che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- il saldo 2024 e dell'eventuale primo acconto 2025 dell'IRAP;
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 potrà essere effettuato entro il 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e fino al 30 giugno 2025.
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Meditate contribuenti, meditate.
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