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Falso certificato di malattia: quando è responsabile il paziente?

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Con la sentenza n. 44578 dello scorso 31 ottobre, la II sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna di un lavoratore per aver indotto in errore un medico, così permettendogli di redigere un falso certificato di malattia, specificando che il reato di cui all'art. 481 c.p. può essere realizzato attraverso l'induzione in errore del soggetto chiamato ad emettere la certificazione medica mediante una falsa rappresentazione di una malattia (o di sintomi di essa) che di fatto sono risultati inesistenti; l'inganno non è escluso dal fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non abbia proceduto ad effettuare un materiale accertamento diagnostico, limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale a carico di un paziente, accusato dei reati di cui all'art. 48 c.p. e art. 481 c.p., nonché dell'art. 640 c.p..

In particolare il paziente si era recato dal medico mostrandogli sia una nota del proprio datore di lavoro che attestava come si fosse ammalato di gonartrosi per una causa di servizio sia altra documentazione sanitaria dalla quale si evinceva che il lavoratore due anni prima era stato sottoposto ad una asportazione del residuo meniscale mediale: per tale ragione, gli veniva contestato di aver determinato mediante inganno il medico dell'ASL ad attestare falsamente in un certificato che la malattia di cui soffriva (gonalgia sx) necessitava di 5 giorni di riposo e cure, mentre in realtà non aveva alcun bisogno di riposo e cure, tanto che era stata accertata la sua presenza in una serata danzante ove si muoveva e ballava senza problemi. 

Così agendo, si integravano anche gli estremi della truffa aggravata in quanto con quel certificato falso induceva in errore il responsabile del servizio incaricato della contabilizzazione delle retribuzioni, che gli corrispondeva per cinque giorni le voci di retribuzione previste per i casi di malattia del lavoratore.

Per tali fatti, veniva condannato in primo grado dal GIP del Tribunale di Brindisi a seguito di giudizio abbreviato; la condanna era confermata dalla Corte di Appello di Lecce.

La difesa del lavoratore, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza impugnata per vizi di motivazione, sia in relazione al reato di falsità ideologica in certificazione che in relazione al reato di truffa.

In particolare, rilevava che la Corte – oltre ad non aver attribuito la giusta importanza ai documenti che attestavano le sue pregresse patologie – non aveva considerato che la malattia diagnosticata non era stata obiettivamente rilevata dal medico ma solo "riferita" e che le certificazioni medico-diagnostiche non potevano prescindere da indagini anamnestiche o strumentali. In relazione alla sua presenza alla serata danzante, eccepiva come tale circostanza non elidesse lo stato di malattia, in quanto la partecipazione al ballo era avvenuta nella fase terminale della sintomatologia dolorosa.

La Cassazione non condivide le censure formulate dall'imputato. 

La Corte premette, infatti, come tutte le censure prospettate mirano esclusivamente ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, proponendo l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito: così facendo, tuttavia, si sollecita il Giudice di legittimità ad una, inammissibile, rivalutazione del merito, consentita nel giudizio di Cassazione solo in presenza di una motivazione del tutto mancante.

Ciò premesso, la Corte specifica, in punto di diritto, che il reato di cui all'art. 481 c.p. può essere realizzato attraverso l'induzione in errore del soggetto chiamato ad emettere la certificazione medica mediante una falsa rappresentazione dei sintomi di una malattia che di fatto sono risultati inesistenti; l'inganno (e quindi la falsità ideologica del documento emesso) non è escluso dal fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non abbia proceduto ad effettuare un materiale accertamento diagnostico, limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente.

In merito al reato di truffa, gli Ermellini ribadiscono come lo stesso sia configurabile nel caso di assenza retribuita dal luogo di lavoro documentato da una falsa certificazione sanitaria utilizzata per giustificare l'assenza stessa.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento specifica che la pregressa diagnosi di una patologia assimilabile a quella oggetto della certificazione incriminata non implicava che la stessa persistesse anche all'atto in cui gli fu rilasciato il falso certificato; la partecipazione alla serata danzante, invece, era da ritenersi del tutto stridente con l'asserita necessità di cure e di riposo per una gonalgia.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 

 

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