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Casi in cui i contraenti possono rifiutarsi di adempiere: eccezione di inadempimento e casistica

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Inquadramento normativo: Art. 1460 c.c.; Art. 1667 c.c.

Eccezione di inadempimento: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede».

Natura dell'eccezione di inadempimento: L'eccezione di inadempimento offre alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di autotutelarsi, sospendendo la propria prestazione. A questo strumento di tutela si può ricorrere non solo in sede giudiziale, ma anche al di fuori del processo, non essendo, esso «subordinato alla previa intimazione di una diffida né ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento altrui; tale eccezione, inoltre, "prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una posizione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima"» (Cass. civ. nn. 21973/2017, 8314/2013 richiamate da Tribunale Bologna, sentenza del 12 aprile 2018 ).

Ruoli delle parti: Il creditore che lamenta l'inadempimento del debitore può agire per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento. In tali casi, il creditore «deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte». Il debitore, a sua volta, deve dimostrare che ha estinto la sua obbligazione nei confronti del creditore. Qualora egli eccepisca l'inadempimento di quest'ultimo, i ruoli delle parti in lite saranno invertiti, poiché il debitore che lamenta ciò «si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione». (Cass. civ., n. 19549/2018). 

Valutazione comparativa inadempimenti delle parti: «Nel caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ove la controparte invochi l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti» (Cass. Civ., n. 4529/2001, richiamata da Tribunale Enna, sentenza del 6 giugno 2018). In buona sostanza, in tali casi occorre bilanciare il comportamento delle parti al fine di verificare, in riferimento ai rispettivi interessi, quale delle parti sia incorsa nell'inadempimento più grave che ha causato il comportamento dell'altra e l'alterazione del sinallagma contrattuale. «Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato» (Cass. Civ., n. 13627/2017, richiamata da Tribunale Enna, sentenza del 6 giugno 2018 ).

Eccezione di inadempimento e il lavoratore: Il dipendente che chiede l'accertamento giudiziale sulla legittimità di un provvedimento datoriale che il lavoratore reputa illegittimo, non può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione lavorativa. E ciò in considerazione del fatto che l'eccezione di inadempimento del dipendente è possibile «solo nel caso in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia totale» (Cass. nn. 831/2016, 18866/2016, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 9736/2018). 

Eccezione di inadempimento e buona fede: L'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede. In punto, si fa rilevare che si considera contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento finalizzata a mascherare la propria inadempienza, anziché sollecitare l'adempimento dell'altra parte (Cass. nn. 2596/1990 e 2721/1988, richiamate da Tribunale Arezzo, sentenza 8 febbraio 2018). Ad esempio, è stata ritenuta contraria alla buona fede l'eccezione di inadempimento sollevata solo in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e mai formulata durante l'esecuzione del contratto (Cass. nn. 10506/1994; 3465/1988; 5459/1986, richiamate da Tribunale Arezzo, sentenza 8 febbraio 2018).

Eccezione di inadempimento e responsabilità professionale dell'avvocato: «L'eccezione d'inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria» (Cass. n. 25894 del 15/12/2016, richiamata Tribunale Genova sentenza del 18 gennaio 2018).

Eccezione di inadempimento nel contratto di appalto: Con riferimento al contratto di appalto, qualora l'appaltatore lamenta il mancato pagamento del corrispettivo convenuto da parte del committente, ove quest'ultimo abbia sollevato l'eccezione di inadempimento, deve «provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte» (Cass. n. 3472/2008, richiamata da Cass. civ., n. 98/2019). 

 

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