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Coronavirus, Tar Puglia: “Giusta la sospensione, senza retribuzione, per il medico che non si vaccina”

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Con il decreto n. 480 dello scorso 4 agosto, la II sezione del Tar Lecce, ha confermato la legittimità di delibera con cui si disponeva la sospensione dell'esercizio professionale, senza retribuzione, di una dottoressa che non si era sottoposta al vaccino contro il Covid.

Si è difatti rilevato che "nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell'individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all'interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima".

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di una della delibera con cui l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi disponeva la sospensione dell'esercizio professionale, senza retribuzione, di una dottoressa per non essersi sottoposta a vaccinazione per la prevenzione da infezione da coronavirus.

Difatti, ai sensi del D.L. n. 44/2021, gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione.

Quando non risulta l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia autonoma, segnala immediatamente all'asl di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati; ricevuta la segnalazione, l'asl invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo. Decorsi i termini, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio didiffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Durante tale periodo, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione.

Ricorrendo al Tar, la dottoressa chiedeva la sospensione del provvedimento, deducendo l'illegittimità costituzionale della legge e dolendosi per non essere stata adibita ad altre mansioni. 

Il Tar non condivide la censura della ricorrente.

Il Collegio premette che la delibera impugnata risulta diretta conseguenza del D.L. n. 44/2021 che, a sua volta, si configura come legge-provvedimento, determinandosi ex lege l'effetto lesivo della posizione della ricorrente direttamente ed in via automatica, posto che gli atti impugnati hanno natura meramente ricognitiva o di presa d'atto della sospensione ex lege.

Difatti, il D.L. citato determina in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità dell'amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all'eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come il D.L. riserva l'adibizione d'ufficio ad altre e diverse mansioni solo all'ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l'esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi del tutto differente dal quella della ricorrente, posto che la dottoressa aveva tenuto una condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all'amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l'obbligo vaccinale.

Vi è da aggiungere che l'Amministrazione aveva espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria.

Alla luce di tanto, il Tar respinge l'istanza di cautela monocratica. 

 

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