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Coronavirus, procura alle liti: nuove modalità per l’autenticazione

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Con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 si è provveduto alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il cui articolo 83 prevedeva le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.

Tra le novità più significative apportate al citato articolo 83, si segnalano le disposizioni che disciplinano le nuove modalità di raccolta da parte dell'avvocato della sottoscrizione del cliente sulla procura alle liti.

La legge 27/20 ha disposto l'aggiunta, nell'art. 83 del d.l. 18/2020, del comma 20 ter il quale prevede che Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. 

Come è noto, la sottoscrizione della procura alle liti deve essere autenticata dall'avvocato; in questo particolare periodo storico, tuttavia, per rispettare le misure sul distanziamento sociale, può divenire complicato incontrare "fisicamente" il cliente : il comma 20-ter dell'art. 83 ovvia a tale difficoltà, inserendo una disciplina speciale per la sottoscrizione della procura nei procedimenti civili.

La nuova modalità di rilascio della procura è valida solo per i procedimenti civili e, per espressa previsione legislativa, è destinata ad operare solo fino alla cessazione delle misure di distanziamento (non anche successivamente, sino al termine del periodo emergenziale).

La parte potrà sottoscrivere la procura inviando al difensore il documento analogico sottoscritto insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

La norma lascia piena liberà sulle modalità di trasmissione: potrà utilizzarsi una raccomandata o la posta ordinaria, ma potrà avvenire anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica; ne deriva che, in assenza di ulteriori indicazioni o restrizioni normative, il cliente potrà utilizzare qualsiasi mezzo elettronico (email, pec, o qualsiasi altro strumento di messaggistica istantanea come, ad esempio, Whatsapp), procedendo con l'invio della copia informatica per immagine, ottenuta tramite la scansione (o anche una semplice fotografia) del documento cartaceo sottoscritto. 

In relazione all'apposizione dell'autografia, il comma 20-ter dell'art. 83 disciplina il solo caso in cui la procura pervenga alla parte in formato elettronico, nulla prevedendo in relazione all'ipotesi in cui il cliente invii tramite raccomandata o posta semplice la procura firmata.

Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato dovrà certificare che la firma della parte sia autografa, apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura. Non manca, tuttavia, l'opinione di chi ritiene che l'avvocato, apponendo la sua firma digitale, non potrebbe certificare null'altro se non il rispetto della "procedura di invio", ovvero la ricezione di una mail con la procura scansionata: i sostenitori di tale tesi evidenziano, infatti, che il legislatore non ha richiesto una attestazione secondo la formula in uso "Visto per autentica" o similare.

Una volta che la procura sia stata autenticata con la firma digitale, essa si considererà apposta in calce all'atto o agli atti cui si riferisce, se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Nessun problema di sorta sussiste nel caso in cui la copia informatica della procura debba essere utilizzata nel PCT. Qualche interrogativo, invece, si pone nel caso in cui la procura debba essere allegata ad un atto da notificarsi qualora, non essendo possibile procedere tramite pec, dovrà essere necessariamente essere notificato a mezzo servizio postale o a mezzo un UNEP: ci si chiede, in tal caso, se sarà possibile per l'avvocato attestare che la procura cartacea allegata all'atto da notificare è conforme al documento informatico che egli ha ricevuto e su cui ha apposto la sua firma digitale, magari utilizzando l' attestazione di conformità attualmente prevista per certificare la conformità della copia analogica alla copia informatica estratta dal fascicolo informatico.

Da ultimo, si segnala come l'avvocato potrà utilizzare questa nuova modalità unicamente per autenticare le sottoscrizioni apposte al di sotto di una procura e non anche per autenticare altre sottoscrizioni inviate per scansione dalla parte. 

 

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