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Coronavirus, Agenzia delle Entrate: la sospensione dei termini non incide sulla definizione agevolata delle controversie

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Il decreto legge n. 23/20 (decreto Liquidità, inerente le Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) contiene specifiche disposizioni per la giustizia tributaria, volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali.

Con la Circolare 10/E del 16 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei termini, intervenendo, in particolare, in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti.

Va premesso che le disposizioni sulla sospensione dei termini riguardano tutte le parti del processo tributario, sicché la sospensione dei termini (l'articolo 29, comma 3, del D.L. n. 23/2020) dall'8 marzo al 11 maggio 2020 si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Come conciliare tale disposizione con quanto previsto dal decreto legge n. 119/2018 in merito alle liti definibili in via agevolata?

In particolare, l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, ha previsto, relativamente alle liti definibili in via agevolata, l'automatica sospensione, per un periodo di nove mesi, «dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018, n.d.r.) e il 31 luglio 2019»

Con la circolare in commento l'Agenzia delle Entrate ha escluso che la sospensione prevista dal decreto Liquidità possa ulteriormente incidere sui termini ai quali già si applica la sospensione prevista in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. 

Bisogna, difatti, tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 19 luglio 2019, n. 19587) che, chiamata già a pronunciarsi sulle sospensioni speciali disposte in materia di definizioni delle liti, ha ribadito la non cumulabilità delle stesse con la sospensione feriale dei termini: secondo la Corte, infatti, quando il periodo di sospensione feriale cade nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalle norme speciali, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa previsione, perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa ( cfr. Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr. in senso conforme Cass. 10741/2014; Cass. 16877/2014; Cass. 16876/2014; Cass. 23576/2012).

Applicando tale orientamento l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso della sospensione di nove mesi di cui al citato articolo 6, comma 11, non si cumula con altre sospensioni di termini.

Ne deriva che nell'ipotesi in cui, per effetto della sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data successiva all'11 maggio 2020, non bisogna tener conto della sospensione dei termini stabilita dal decreto Liquidità. Viceversa, qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020, in applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione feriale, secondo cui il primo giorno dopo la sospensione non si considera dies a quo e pertanto va da subito computato nel conteggio del termine. 

La sospensione dei termini prevista dal decreto Liquidità non è applicabile al termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma. Pertanto, gli Uffici saranno tenuti ad osservare in ogni caso il termine del 31 luglio 2020, fissato dal comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, per la notifica del predetto diniego; se il provvedimento di diniego, compiutamente motivato, non venga ad essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, la definizione dovrà ritenersi validamente perfezionata.

Nel caso in cui il diniego sia stato già notificato al contribuente, la sospensione opererà per i termini di impugnazione del diniego, che saranno ovviamente sospesi, sempre se detti termini non siano già scaduti alla data dell'8 marzo 2020.

L'Agenzia chiarisce, infine, che la sospensione dei termini non si applica al pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, il cui termine ultimo è fissato per il 31 maggio 2020: l'adempimento in questione non rientra, infatti, tra quelli compresi né nel decreto Cura Italia né nelle altre disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020. 

 

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