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Compensi avvocato, SC: “Se il Comune non li predetermina, si applicano le tariffe forensi”

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Con l'ordinanza n. 13913 dello scorso 22 maggio, la Corte di Cassazione – chiamata a chiarire quale parametro debba essere utilizzato ai fini della determinazione del compenso dovuto ad un avvocato per l'attività professionale svolta a favore di un Comune – ha accolto il ricorso presentato dal legale che chiedeva che il suo compenso fosse determinato applicando i parametri forensi, specificando che in mancanza di un accordo preventivo sul compenso, puntualmente recepito nella determinazione relativa all'impegno di spesa, il compenso dovuto al professionista si applica sulla base delle tariffe forensi vigenti all'epoca della prestazione professionale.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'instaurazione di un rapporto professionale tra un Comune ed un legale: l'incarico veniva affidato con una determinazione del responsabile dell'area amministrativa del Comune, ove si specificava che la copertura finanziaria necessaria al pagamento dei compensi si sarebbe trovata all'esito dell'approvazione del bilancio di previsione e previa trasmissione del progetto di parcella da parte del legale, corredato da parere di congruità espresso dall'Ordine degli Avvocati.

Successivamente il legale proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo di 4.292,40 euro, quale differenza fra il compenso da lui vantato per l'attività professionale svolta e la somma corrisposta dal Comune. A sostegno della domanda rilevava come, in assenza di pattuizione sull'entità del compenso, la sua determinazione doveva essere fatta sulla base delle tariffe forensi vigenti all'epoca della prestazione professionale. 

 II ricorso veniva accolto dal Giudice di pace: dapprima si emetteva decreto ingiuntivo ma, successivamente, veniva accolta l'opposizione proposta dal Comune laddove deduceva l'invalidità del conferimento dell'incarico per mancanza di forma scritta in relazione alla determinazione del compenso.

II Tribunale di Velletri dichiarava la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Velletri.

Proponendo ricorso per Cassazione, il Comune rilevava come non era intervenuto alcun accordo per la determinazione del compenso e pertanto la domanda di pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella corrisposta doveva essere respinta.

In particolare, l'ente pubblico evidenziava che, per pacifica giurisprudenza, gli enti pubblici possono assumere validamente e vincolativamente obbligazioni nei confronti di un professionista solo se la delibera di affidamento dell'incarico professionale contenga la determinazione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte; l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità, rilevabile di ufficio, della delibera che si estende al contratto di opera ed esclude la sua idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso.

Il legale, con controricorso, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la nullità derivata del contratto di opera professionale non era mai stata eccepita o rilevata nel corso del giudizio.

La Cassazione non condivide le doglianze del Comune ricorrente.

In punto di diritto, la Corte rileva che – vertendo il thema decidendum della controversia sulla determinazione del compenso spettante al professionista – viene in rilievo qualsiasi questione volta a verificare la validità della delibera sulla cui base si è instaurato il rapporto professionale fonte del compenso.

Sul punto la Corte evidenzia che la delibera non era stata messa in discussione nel giudizio di merito, in quanto né era stato sollevato d'ufficio né era stato prospettato dalla difesa del Comune; di contro, spettava all'ente locale consentire la verifica del procedimento di formazione della volontà dell'ente sia in relazione al conferimento dell'incarico professionale, sia in relazione all'impegno di spesa conseguente all'incarico.

Sotto questo specifico aspetto, il Comune, proponendo l'eccezione di nullità, avrebbe dovuto allegare un accordo preventivo sul compenso o, quantomeno, avrebbe dovuto dimostrare il contenuto e la vincolatività dell'accordo relativo al compenso e del suo corrispondente recepimento nella determinazione relativa all'impegno di spesa: l'impegno di spesa, infatti – per essere vincolante – deve essere specificamente indicato nella determinazione del Comune.

Gli Ermellini ricordano che la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali ove non sia indicata la spesa ivi prevista e i mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive; diversamente, la nullità di diritto non opera per gli impegni di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione e, quindi, assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

In tale ultima categoria rientrano, ad esempio, le deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie – non essendo concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione – sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali" concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive.

In conclusione la Corte rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 

 

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