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CNF. Sanzione per l'avvocato che chiede un compenso sproporzionato all'attività svolta

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 Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

La giurisprudenza disciplinare ha sempre affermato che in tema di accordo tra avvocato e cliente sul compenso, devono essere sempre rispettati i canoni di lealtà, probità e correttezza (art.9 CDF); nonché i canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'attività professionale svolta o da svolgere (art.29, comma 4° CDF). Ciò in quanto il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi (CNF, sentenza n.153 del 3 agosto 2020). Ne consegue che l'accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all'attività effettivamente svolta. È quanto affermato dalla recente sentenza n. 249 del 15 settembre 2025 del Consiglio Nazionale Forense.

Vediamo come si sono svolti i fatti che hanno dato luogo alla pronuncia.

I fatti del procedimento

Un avvocato è stato disciplinarmente sanzionato dal CDD con la sospensione per due mesi, in quanto in violazione dell'art. 29, commi 3 e 4 C.D.F.,

  • ha richiesto al cliente in sede di recesso dall'incarico la corresponsione dell'intero compenso pattuito, da ritenere manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta, alla luce dei parametri di cui al D.M. n.551/2014 e
  • non ha emesso tempestivamente il documento fiscale dei pagamenti ricevuti in acconto;
  • ha inserito nell'accordo con il cliente una clausola di debenza del corrispettivo pattuito anche in caso di cessazione dell'incarico "per qualsiasi causa", clausola quest'ultima palesemente nulla.

 Conseguentemente, l'incolpato, ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense chiedendo l'annullamento della sanzione impugnata e, in subordine, la sua rideterminazione nella sanzione edittale della censura,

  • lamentando l'erroneità del giudizio di comparazione svolto dal CDD tra l'attività professionale espletata e la misura del compenso pattuito e
  • contestando il rilievo attribuito al ritardo nell'emanazione delle fatture dovute per il ricevimento degli acconti versati, dovendosi, a suo parere, considerare censurabile sul piano deontologico la sola omissione dell'obbligo di fattura.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

In ordine ai capi di imputazione il Consiglio ha rilevato che le somme indicate nel conferimento dell'incarico professionale sono oggettivamente sproporzionate rispetto sia alle prestazioni fornite, sia rispetto a quelle che avrebbe dovuto fornire. Ciò in quanto, l'avvocato ha effettuato uno strano distinguo dato che nel conferimento dell'incarico ha distinto tre tipi di attività:

  1. attività in sede giudiziaria (peraltro mai intrapresa),
  2. attività stragiudiziale, consistente nell'esame della posizione debitoria del cliente con la Banca e nella predisposizione di un piano per tutelare il patrimonio del cliente da possibili azioni esecutive, per le quali ha richiesto un compenso pari a euro 70.000,00,
  3. una presunta diversa attività consistente nell'assistenza, nella individuazione e nella predisposizione di adeguate soluzioni mirate alla protezione e al miglior utilizzo del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare. Attività, questa, che come sottolineato dal Consiglio, rientrerebbe comunque nell'attività stragiudiziale lato sensu.

 Inoltre, il Consiglio ha accertato che l'avvocato ha introitato l'acconto di 17.000,00 euro senza aver predisposto alcun negozio costitutivo di trust, di transazione o alcun atto difensivo in senso stretto.

Quindi, a parere del Consiglio, la sproporzionalità dei compensi rispetto alle attività professionali offerte ha trovato conferma sia con riferimento alle prestazioni effettivamente fornite, sia con riferimento a quelle che avrebbe dovuto fornire.

Quanto all'emissione della fattura, il Consiglio ha accertato che l'avvocato ha richiesto e preteso dal proprio cliente compensi e/o acconti manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta o da svolgere emettendo il documento fiscale solo a distanza di circa un anno dall'intervenuto pagamento. Al riguardo il Consiglio ha ricordato che anche il semplice ritardo nella emissione della fattura non esclude l'illecito disciplinare, in quanto in tal modo l'avvocato sgancia il credito dovuto a titolo di compensi dall'effettività delle prestazioni professionali fornite, trasformando la struttura dell'obbligazione di mezzi in una più generica clausola vessatoria, attraverso la quale vincola il cliente all'Avvocato il quale, a prescindere dalle attività compiute dovrà essere comunque pagato, anche in ipotesi di condotte errate e/o illecite.

Pertanto, in considerazione della complessiva condotta dell'incolpato e dell'eccessiva sproporzionalità ed entità delle somme richieste rispetto alle prestazioni offerte ed effettivamente svolte, il Consiglio ha condiviso il giudizio sanzionatorio espresso dal CDD e ha respinto il ricorso.

 

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