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Attribuzione del cognome paterno, SC: “Se la figlia è adolescente, bisogna rispettare la sua volontà”

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Con la sentenza n. 21349 depositata lo scorso 8 agosto, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di un padre che, riconosciuta la figlia adolescente, chiedeva che il proprio cognome fosse sostituito a quello della mamma, ha rigettato l'istanza dell'uomo.

Si è difatti precisato che in quel caso, considerata l'età adolescenziale della ragazza, la scelta di sostituire il cognome non preservava affatto l'interesse della minore ad evitare un danno alla sua identità personale, giacché si sarebbe giunti a trascurare la contraria volontà della minore, inserita stabilmente in una rete di relazioni sociali e capace ad avere una marcata cognizione identitaria del sé, espressa dal cognome materno che la individuava dalla nascita.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso con il quale un padre chiedeva, ai sensi dell'art. 250 c.c., il consenso al riconoscimento della figlia minore, in luogo del consenso mancante della mamma.

Il Tribunale di Latina, accoglieva la domanda, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative trascrizioni; tuttavia, all'esito dell'audizione della minore e dell'espletamento della CTU, il giudicante riteneva opportuno che la minore conservasse il cognome materno.

La Corte di appello di Roma, pronunciandosi sull'appello proposto dal padre che chiedeva che il proprio cognome venisse aggiunto al cognome materno della minore, disponeva che alla ragazza fosse attribuito il cognome del padre in luogo di quello materno. 

In particolare, la Corte di appello – pur dando atto delle del complicato rapporto tra padre e figlia, culminato nel rifiuto della minore di incontrare il padre - tuttavia evidenziava la necessità di attribuire il cognome paterno, sia per evitarei rischi di una marginalizzazione della figura paterna, sia perché la mancata previsione del cognome paterno avrebbe potuto contrastare con la necessità della minore di costruirsi un'autonoma identità, nell'ottica del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità.

Ricorrendo in Cassazione, la mamma denunciava nullità della sentenza per irragionevole e contraddittoria motivazione, dolendosi della circostanza secondo cui la Corte di appello, nel giustificare l'interesse della minore all'acquisizione del cognome del padre biologico, avesse fatto leva sul processo di costruzione della sua identità personale senza tenere conto che la ragazza, già quindicenne al momento della decisione, aveva un'identità ben definita nell'ambito delle relazioni sociali e aveva dimostrato di essere molto legata alla famiglia materna.

La Cassazione condivide le difese formulate dalla ricorrente.

In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale. In tale ambito, la scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento. 

 In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 262 c.c., qualora la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre: in tale scelta, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, tenendo debitamente in considerazione che, nel nostro ordinamento, non vi è una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore", né sussiste alcun "favor" in sé per il cognome paterno.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei summenzionati principi: pur dando atto dei notevoli dissidi tra padre e figlia, tra i quali non si era mai instaurato alcun affetto genitoriale, la sentenza impugnata – con motivazione del tutto illogica – ha ritenuto che la scelta dell'attribuzione del cognome paterno era il linea con la realtà della minore e che ciò – lungi dal poter costituire un danno – avrebbe potuto incidere positivamente sulla maturazione del loro rapporto, contribuendo ad assicurare il rilievo di entrambe le figure genitoriali al processo di costruzione dell'identità personale.

Gli Ermellini evidenziano, tuttavia, come tale motivazione non preservi affatto l'interesse della minore ad evitare un danno alla sua identità personale, giacché trascura sia la contraria volontà della minore, sia il fatto storico costituito dall'età della stessa, già in fase adolescenziale, con un potenziale e consolidato inserimento in una rete di relazioni sociali e capace ad avere una marcata cognizione identitaria del sé, espressa dal cognome materno che la individuava dalla nascita.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per provvedere sulle spese di legittimità.

 

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