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Assunzione all’Ufficio del processo. Sospensione, Partita IVA e attività non consentite

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 Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Negli ultimi anni con varie pronunce e pareri il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in merito alla compatibilità tra la professione forense e l'assunzione presso l'Ufficio per il Processo e le conseguenze della sospensione, tra le quali la possibilità di mantenere la partita I.V.A. O l'impossibilità di svolgere taluni incarichi.

Analizziamo le pronunce del Consiglio.

Incompatibilità con lo svolgimento della professione forense. Il Consiglio è stato chiaro nell'affermare che l'assunzione dell'avvocato alle dipendenze dell'Ufficio per il processo configura una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica (Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 20 aprile 2022).

Sospensione d'ufficio. Tale sospensione opera a prescindere da una richiesta in tal senso dell'iscritto, in quanto si tratta di sospensione d'ufficio che discende ex lege dalla lettera dell'art.11 comma 2-bis del D.L. n. 80/2021, così modificato dall'art.33, comma 2, lett. a) del D.L. n. 17/2022).

Come evidenziato dal Consiglio si tratta di una norma relativa alle condizioni del rapporto di lavoro, che pone un trattamento di favore per gli avvocati assunti alle dipendenze dell'Ufficio per il processo rispetto agli altri avvocati che entrino in un qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, in quanto mentre per i primi l'incompatibilità derivante dall'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio per il processo comporta unicamente la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, i secondi incorrono nella causa di incompatibilità di cui all'art.18, lett. d) della legge professionale che comporta la cancellazione dall'Albo.  

Caratteri della sospensione. La sospensione

  • è temporanea, avendo durata pari a quella del rapporto di lavoro,
  • non pregiudica l'iscrizione nell'Albo che permane a ogni altro effetto,
  • è funzionale a evitare l'insorgere di conflitti di interesse potenzialmente dirompenti tra l'avvocato e l'ufficio giudiziario presso il quale sia addetto; conflitti che potrebbero incidere non solo sulla corretta e trasparente amministrazione della giustizia, ma anche sulla dignità dell'intera classe forense con effetti gravi sul livello di effettività dei diritti fondamentali cui l'amministrazione della giustizia e il ministero difensivo sono preordinati (CNF, sentenza n.244 del 3 dicembre 2022).

Attività non consentite all'avvocato sospeso perché assunto alle dipendenze dell'ufficio per io processo. Il Consiglio ha precisato, altresì, che la sospensione dall'esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell'avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all'avvocato in virtù dell'iscrizione nell'albo, con la conseguenza che l'avvocato sospeso non può proseguire nello svolgimento di incarichi di curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite (Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024).

 Sospensione dall'obbligo formativo. Per quanto riguarda l'obbligo formativo, il Consiglio ha chiarito che la sospensione obbligatoria prevista per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all'art.20 della legge professionale n.247/2012. Ne discende, che così come previsto per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo (anch'essi sospesi ex lege) devono ritenersi esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo per la durata della sospensione (Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 aprile 2024).

Mantenimento della Partita Iva. Quanto alla possibilità che l'avvocato assunto presso l'ufficio del processo possa mantenere la titolarità di Partita I.V.A. o debba cessare la stessa, il Consiglio ha affermato che l'art.2, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 annovera la titolarità di partita I.V.A. tra gli indicatori dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ai fini previsti dall'art.21 L. n. 247/12.

Ne discende che in caso di sospensione dall'esercizio della professione – circostanza che, di per sé, esclude l'applicazione del citato art.21 – la titolarità di partita I.V.A. diviene irrilevante, dovendo la stessa essere riattivata al termine della sospensione (Verbale del Consiglio Nazionale Forense n. 58-a, relativo alla seduta amministrativa del 29 aprile 2022).

 

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