Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Whatsapp: i genitori devono limitare l’accesso

Imagoeconomica_1435315

Con sentenza dello scorso 8 ottobre 2019, il Tribunale di Caltanissetta – chiamata ad esaminare la condatta di un ragazzoche, utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, aveva molestato una ragazzina – ha ritenuto opportuno svolgere un'attività di monitoraggio e supporto della madre, anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa.

Si è difatti precisato che l'anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale prende avvio dal ricorso avanzato da un P.M., ai sensi dell'art. 25 R.D.L. n. 1404/34 volto all'applicazione delle necessarie misure nei confronti di un minore.

In particolare, la Legione Carabinieri Sicilia aveva segnalato alla Procura che il ragazzo, in concorso con altri minori, per motivi abbietti e futili, con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, aveva molestato una ragazzina, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari. 

 Nel corso del procedimento la madre del minore si mostrava consapevole in ordine alla gravità della condotta posta in essere dal ragazzo e in relazione all'importanza del dovere di educazione e vigilanza verso il figlio.

Nella pronuncia in commento il Tribunale compie una lunga e dettagliata disamina sul diritto di informazione e sulla specifica tutela da apprestare ai minori.

Il giudicante – premessa l'analisi della normativa transnazionale e italiana a tutela del diritto all'informazione e alla comunicazione – rileva come, in attuazione di tale diritto, oggi si assiste al sempre più frequente utilizzo da parte dei minori di internet e degli altri strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni.

Tale generato utilizzo, tuttavia, comporta il rischio di inevitabili pericoli per gli stessi minori, derivanti dall'anomalo utilizzo dei suddetti mezzi: i ragazzi sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un'adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione.

 Ne deriva che, proprio alla luce dei pericoli ai quali il minore è esposto nell'uso della rete telematica, è necessario fornire agli stessi ragazzi, indipendentemente dalle competenze digitali da loro maturate, una adeguata formazione all'utilizzo della rete telematica.

Sotto questo aspetto, gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un'attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo, al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi o che cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica.

In particolare, il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori; d'altra parte, l'anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale – considerata l'anomala condotta posta in essere dal minore, avuto riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato – ritiene opportuno svolgere un'attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa.

Alla luce di tanto, il Tribunale incarica il Servizio Sociale competente di compiere siffatta attività di monitoraggio e supporto.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

La Consulta ha bocciato il referendum elettorale, ...
"Non nel nostro nome". Camere penali sfidano il Go...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito