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Verbali di invalidità civile: come vanno interpretati

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Inquadramento normativo: art. 20 legge 3 agosto 2009 n. 102

Di cosa si tratta: chi ha richiesto l'accertamento dell'invalidità civile ed è stato sottoposto a visita, riceve un verbale dall'INPS che indica lo status accertato. Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia, una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l'altra con il solo giudizio finale (quindi con tutti i dati sensibili omessi, sostituiti dalla parola "OMISSIS").

Il verbale è generalmente accompagnato, alla prima pagina, da una comunicazione dell'Istituto che contiene: le indicazioni dei tempi e delle modalità per l'eventuale ricorso; le istruzioni, le procedure e i documenti da presentare per ottenere le eventuali provvidenze economiche; le indicazioni per controllare lo stato della domanda e/o per ottenere il PIN che consente la consultazione online della rispettiva posizione.

Contenuto: il verbale si compone di più parti.

Subito dopo l'indicazione dei dati identificativi dell'ASL di residenza o di domicilio presso cui si effettua la visita, si enuncia quale accertamento medico sta compiendo la Commissione (l'intestazione del documento è importante perché, durante la stessa visita, la Commissione può esaminare le domande presentate dal richiedente – generalmente sono tre, ovvero l'accertamento dell'invalidità civile, dell'handicap di cui alla legge 104 e della condizione di disabilità per il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999 – e redige tre verbali pressoché identici, salvo che per l'intestazione e per il giudizio finale espresso dalla Commissione) con la dicitura "Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell' art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102)".

Prima parte: contiene i dati anagrafici ed amministrativi del richiedente, i motivi di presentazione della domanda, la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.), la data della seduta e il tipo di visita (se ambulatoriale o domiciliare), la data di presentazione della domanda (indicazione importante perché, dal mese successivo a tale data, decorrono gli eventuali benefici).

Seconda parte: contiene l'anamnesi e le patologie rilevate a seguito della visita; sono poi riportati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita.

Terza parte: contiene il giudizio diagnostico della Commissione, con la descrizione delle patologie accertate, indicando per ciascuna patologia, sia il codice italiano stabilito dal decreto ministeriale del 5/2/1992 che il codice internazionale ICD attribuito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (il quale, tuttavia, non viene quasi mai messo).

Vengono inoltre indicate a parte le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) nonché le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante).

Infine, la Commissione deve specificare se le patologie rilevate siano di propria competenza oppure derivino da cause di guerra, di servizio, o di lavoro (quindi non cause di invalidità civile).

Quarta parte: è quella più rilevante, con il giudizio finale espresso dalla Commissione a seguito della visita contenente lo status accertato ed il grado di invalidità civile riconosciuto, espresso in percentuali.

 Le definizioni sugli status accertati si distinguono a seconda che il richiedente sia maggiorenne, minorenne, ultrasessantacinquenne o minorato civile e, solitamente, sono:

"NON INVALIDO - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3".  Tale dicitura non dà diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di nessun tipo.


"INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)". Con questa dicitura:

non si ha diritto ad alcuna provvidenza economica, ma vengono riconosciuti alcune prestazioni agevolate;

- le agevolazioni sono: le detrazioni per familiari a carico (pari ad 800 euro, aumentata a 900 euro per ogni figlio di età inferiore a tre anni); l'esenzione ticket; iva agevolata al 4% per i mezzi di ausilio ed i sussidi tecnici informatici; agevolazioni Irpef per spese mediche generiche e spese sanitarie specialistiche;

- inoltre, sono riconosciute altre prestazioni agevolate:

1) con una percentuale di invalidità dal 34% in su si ha diritto alla fornitura di protesi e ausili (es. protesi acustiche, apparecchi ortopedici);

2) se la percentuale di invalidità supera il 46% si può ottenere, oltre alla fornitura di protesi e ausili, l'iscrizione per i disoccupati alle "liste speciali" del collocamento ai sensi della Legge 68/99.


"INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)". Con questa dicitura:

- non si ha diritto a provvidenze economiche;

- sono riconosciute le stesse agevolazioni (elencate sopra) previste per gli invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;

- sono riconosciute altre prestazioni agevolate,  quali la fornitura di protesi e ausili, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici.


"INVALIDO con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)". Con questa dicitura:

- si ha diritto a provvidenze economiche, ovvero l'assegno mensile di assistenza pari ad € 282,55, riconosciuto agli invalidi parziali, sempre che l'interessato non superi un limite di reddito personale (€ 4.853,29) e risulti iscritto alle liste di collocamento;

- sono riconosciute le stesse agevolazioni (elencate sopra) previste per gli invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;

- sono riconosciute altre prestazioni agevolate, quali la fornitura di protesi e ausili, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici.


"INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%". Con questa dicitura:

- è possibile ottenere la pensione di inabilità pari ad € 282,55 concessa agli invalidi civili totali che non superino un limite di reddito personale definito (euro 16.664,36);

- sono riconosciute le stesse agevolazioni (elencate sopra) previste per gli invalidi a partire da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;

- è possibile ottenere le altre prestazioni agevolate di cui usufruiscono gli invalidi a partire da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3.


"INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)" oppure "INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)"Con queste diciture:

- è possibile ottenere – oltre alla pensione di inabilità, riconosciuta se si soddisfano i requisiti richiesti – l'indennità di accompagnamento pari ad euro € 516,35, erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto;

- sono riconosciute le stesse agevolazioni (elencate sopra) previste per gli invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;

- è possibile ottenere le altre prestazioni agevolate, di cui usufruiscono gli invalidi a partire da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3.


"MINORE con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)". Si ha diritto all'indennità di frequenza pari ad euro 282,55, incompatibile con l'indennità di accompagnamento, sempre che il reddito annuo personale superiore a Euro 4.805,19.


"MINORE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)" oppure "MINORE con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)Si ha diritto all'indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che il minore non sia ricoverato a titolo gratuito in istituto.


"INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98)".

Con questa dicitura, non si ha diritto a provvidenze economiche.

Sono riconosciute le stesse agevolazioni (elencate sopra) previse per gli invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;

Le altre prestazioni agevolate riconosciute sono: la fornitura di protesi e ausili, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.


"INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988)" oppure "INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)". Con queste diciture:

- è possibile ottenere l'indennità di accompagnamento pari ad euro € 516,35 erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto;

- sono riconosciute le stesse agevolazioni (elencate sopra) previste per gli invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3;

- è possibile ottenere le altre prestazioni agevolate, di cui usufruiscono gli invalidi a partire da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3.


"CIECO con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)" . Si ha diritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità speciale per ciechi parziali.


"CIECO assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)". Si ha diritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.


"SORDOMUTO (L. 381/1970 e L. 508/1988)". Si ha diritto alla pensione per sordomuti e all'indennità di comunicazione.

 Quinta parte: contiene i dati relativi alla revisione.

L'espressione "Esonero da future visite di revisione in applicazione del DM 2/8/2007": indica se la persona soggetta a visita – avendo una patologie o affezioni elencate nel Decreto ministeriale 2 agosto 2007 – non verrà più convocato a visita né per revisione né per controlli di verifica a campione.

L'espressione "Revisione" indica se è prevista o meno una revisione; in caso positivo viene indicato il mese e l'anno della successiva revisione; se non viene indicato nulla la persona può comunque essere convocata per visite di controllo a campione a meno che non sia espressamente previsto l'esonero di cui sopra.

I benefici e le agevolazioni non vengono sospesi allo scadere della data della visita di revisione ma si attende che tutto l'iter di revisione sia completato.

Sesta parte: contiene le firme dei componenti la Commissione di accertamento delle minorazioni, e cioè quella del presidente, del segretario, di un altro medico ASL, del medico del lavoro e del medico di categoria.

Agevolazioni fiscali su veicoli: non sono concesse alla generalità delle persone con disabilità, pertanto, quando sono concesse, è necessario che dai verbali di invalidità risulti l'espresso rifermento alle fattispecie previste.

Le locuzioni adoperate sono:

- "ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, Legge 449/1997)": in tal caso, le agevolazioni fiscali sono ammesse a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità alla guida.

- "affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)": il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

- "affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)": il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Consistono in IVA agevolata (4% anziché 22%), detrazione del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte sugli atti traslativi (imposte di trascrizione).

Contrassegno parcheggio disabili: dal 2012 nei verbali di invalidità – qualora ricorrano le condizioni sanitarie previste dal Regolamento del Codice della Strada per ottenere il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili – è riportata l'annotazione "persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)".

 

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