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Riferimenti normativi: D.Lgs.n.120/2023
Focus: La riforma dello sport entrata in vigore lo scorso il 1°luglio 2023 è stata portata a termine dal Decreto Legislativo n.120 del 29/08/2023 e contiene tante novità nel settore sportivo.
Principi generali: Il D.Lgs.n.120/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.206 del 04/09/2023 ed entrato in vigore dal 5 settembre 2023, è il decreto correttivo bis che ha apportato modifiche ai precedenti decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2023, attuativi della riforma dello sport (legge delega n.86/2019). Nel testo originale della riforma dello sport erano previsti alcuni interventi per la semplificazione in materia sportiva, come l'esenzione dagli adempimenti per collaboratori con guadagno inferiore a 5.000 euro, e il potenziamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Solo attraverso i vari decreti attuativi della legge delega si è giunti ad una revisione organica della disciplina degli enti e dei lavoratori sportivi. Una delle principali novità introdotte dalla Riforma dello Sport è la definizione unitaria di lavoratore sportivo (art. 25), con l'eliminazione della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e la gestione del relativo rapporto di lavoro.
Presupposto indispensabile è che il lavoratore sportivo sia un tesserato che esercita l'attività sportiva, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, a fronte di un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo (iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e di Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, delle associazioni benemerite, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. ).Rientrano nella definizione di lavoratori sportivi, oltre alle figure già previste dalla norma originaria, quali allenatori, atleti, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara, anche altri tesserati che svolgono, dietro un corrispettivo, mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva inclusa nell'elenco del Dipartimento per lo Sport, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. L'elenco dei lavoratori è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. Non possono essere considerati lavoratori sportivi quei soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali al di fuori dell'ordinamento sportivo.l decreto ha introdotto una serie di agevolazioni per i lavoratori sportivi.
Innanzitutto, ha innalzato da 18 a 24 ore il limite di tempo settimanale entro il quale una prestazione può essere considerata di lavoro autonomo. Ha previsto la completa esenzione Inail per tutti i collaboratori coordinati e continuativi, a cui si applicherà esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria e sempre per gli stessi ha previsto la non concorrenza ai fini Irap di tutti i compensi inferiori agli 85 mila euro annui.Tali tutele dovranno essere garantite anche negli sport dilettantistici, fino ad oggi praticamente esclusi da qualsiasi obbligo contributivo (gli sport dilettantistici in Italia sono tutti tranne calcio, basket, ciclismo e golf). Già prima del correttivo era prevista un'agevolazione in tal senso, cioè uno sconto del 50% dei contributi fino al 2027. Il nuovo decreto ha aggiunto una nuova agevolazione a favore delle associazioni più piccole. In particolare è stato riconosciuto << un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000>>. Sarà, poi, un decreto del ministero dello sport a definire i dettagli dell'agevolazione. Infine, a differenza della precedente impostazione che escludeva le entrate degli enti sportivi, fino al 1° luglio 2024, dall'applicazione dell'Iva (art.4 D.P.R.n.633/1972), con la legge n.112/2023, di conversione del D.L.n.75/2023, è stato disposto che entrano in regime di esenzione Iva tutte le entrate tipiche degli enti sportivi. Tra esse rientrano le quote supplementari versate da soci e tesserati e le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, inclusi quelli didattici e formativi, rese nei confronti di persone che praticano lo sport. In tale regime sono ricompresi anche i corrispettivi specifici ricevuti dalle società sportive dilettantistiche.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.