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Tributi locali: accertamento notificato da servizio postale privato

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Riferimenti normativi: Art.2948, comma 4, c.c. – art.72 D.Lgs.n.507/93 - art.1, comma 161, L.n.296/2006 .

Focus: Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio 30/12/2018 n.145, entrata in vigore in data 01/01/2019, non prevede l'estensione della pace fiscale a Imu, Tari, Tasi e tributi locali, in quanto la sanatoria è stata bocciata dalla Ragioneria di Stato. La conseguenza di tale provvedimento governativo si è manifestata, già a inizio anno 2019, con l'invio ai contribuenti, da parte dei Comuni, di avvisi di accertamento e di rettifica per il recupero crediti dei tributi locali per gli anni 2012, 2013.

Principi generali: I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2948, comma 4, c.c.). L'applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione, (con sentenza del 23/02/2010), in quanto i tributi locali (tassa smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) "sono prestazioni periodiche (a differenza di quelli erariali) e come tali rientrano nell'ambito di applicazione della predetta disposizione del codice civile". La legge n.296/2006, art.1, commi 161 e 162, ha uniformato i tratti essenziali dell'accertamento e della riscossione di tutti i tributi locali: Imu, Tasi ecc .Gli enti locali, sostanzialmente, procedono, per i tributi di propria competenza, alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

Tali atti devono essere motivati e notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Possono, infine, essere impugnati dal contribuente, che ritenga infondata la pretesa impositiva, dinanzi alle competenti Commissioni tributarie.

Notifica degli atti a mezzo posta: L'Ente impositore ha la facoltà di ricorrere alla notifi-cazione degli atti succitati a mezzo posta, senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato alla notifica (L.n.890/82). In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. 

A seguito delle modifiche normative in materia di liberalizzazione dei servizi postali, intervenute con il D.Lgs.n.58/2011, è venuta meno l'esclusività del servizio per le poste italiane di notificare atti. Infatti, tale servizio, tranne casi limitati, può essere ormai erogato anche dalle agenzie private, debitamente autorizzate. L'art. 1 del D.Lgs.n.58/2011 specifica che può essere fornitore di un servizio postale, su tutto il territorio nazionale, un soggetto sia pubblico sia privato.Poiché la raccomandata ordinaria spedita utilizzando un'agenzia di recapiti, debitamente autorizzata, ha la stessa efficacia e lo stesso valore di quella inviata da poste italiane, gli atti notificati dal 30 aprile 2011 dalle società private hanno la stessa efficacia di quelli notificati tramite poste italiane. Ne consegue che, in assenza di previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo "se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" ( Cass. n. 20027/2011; n. 270/2012).

La giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie si è pronunciata più volte in maniera contrastante sulla validità degli atti di accertamento e riscossione delle amministrazioni comunali notificati tramite corrieri privati.

Secondo l'orientamento dominante della Suprema Corte ( Cass. civile, ordinanza n.3010 del 07/02/2018, seguito dalla C.T.P. di Catania, sent.n.9615/2018) "la notifica a mezzo posta degli atti tributari effettuata tramite un servizio postale privato è giuridicamente inesistente in quanto le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla leg-ge n.890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali sono affidati in via esclusiva – per esigenze di ordine pubblico- alle Poste Italiane S.p.A. ex art. 4, comma 1,lett.a) del D.Lgs.n.261/1999. In tema di notifiche a mezzo posta, il D.lgs. n. 261/1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/Ce, all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'ente poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedi-zione mediante raccomandata, affidata a un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria ricollegata, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs.n.261/1999, alla nozione di «invii raccomandati» e devono, pertanto, considerarsi inesistenti". La Corte, perciò, "ha ritenuto la notifica degli atti impositivi affidata ad un servizio di posta privata mezzo posta come <<mai avvenuta>>". In buona sostanza, il servizio fornito da una società privata non è valido e non certifica la certezza della data di spedizione e di ricezione dell'atto.

 

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