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Termine misure cautelari e Covid

Termine misure cautelari e Covid

Con la sentenza in commento, la n. 803 depositata il 12 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito se la sospensione dei termini prevista a seguito dell'emergenza Covid-19 ex D.L. n. 18 del 2020, art. 83 trova applicazione anche con riguardo al termine di fase delle misure cautelari custodiali.

La risposta che danno i giudici di legittimità a tale quesito è affermativa. 

Il comma quarto dell'art. 83 prevede che " Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale."

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, la difesa osservava come la sospensione del termine di fase della misura custodiale non potesse intendersi sospeso automaticamente per effetto della normativa speciale in quanto la misura cautelare era stata applicata durante la fase delle indagini preliminari, fase procedurale nella quale nel caso specifico non erano stati adottati atti.

Osservava che i termini cautelari dovevano ritenersi sospesi solo - in via indiretta e derivata - quando nei relativi procedimenti avesse in concreto operato la sospensione di un qualsiasi altro termine procedurale previsto dal comma 2.

Nel caso specifico, ribadiva, ciò non era avvenuto in quanto dopo l'avviso di conclusione delle indagini, emesso prima della sospensione, l'esercizio dell'azione penale era intervenuto solo dopo la fine del periodo di sospensione. 

La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che anche il termine delle indagini preliminari - anch'esso previsto per legge ex art. 405 c.p.p. e ss. - è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale.

Di talchè per l'effetto del carattere generale del collegamento delle due disposizioni (comma 2 e comma 4 dell'art. 83 citato), se è sospeso il termine per le indagini preliminari si deve considerare sospeso anche il termine di fase della misura cautelare adottata in quella fase procedimentale. 

 

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