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Stalking, Cassazione: “Comportamenti reiterati possono realizzarsi anche in una sola notte”.

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 Con la sentenza n. 2496 dello scorso 21 gennaio, la V sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per stalking inflitta ad un uomo che aveva inoltrato ad una ragazza, nella medesima notte, una pluralità di messaggi telefonici dal contenuto minatorio, respingendo le difese dell'imputato secondo cui tale comportamento non poteva integrare l'elemento, richiesto dalla norma incriminatrice, della reiterazione delle condotte.

Si è difatti precisato che "ai fini della configurazione del reato di atti persecutori, ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. I singoli segmenti di una condotta unitaria possono essere realizzati anche in una medesima giornata o in una medesima notte e, alla luce di tanto, integrare il reato".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla condanna inflitta ad un uomo per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., per aver inoltrato, nella medesima notte, una pluralità di messaggi telefonici dal contenuto minatorio.

 Per tali fatti, sia il Tribunale di Velletri che la Corte di Appello di Roma condannavano l'uomo alla pena ritenuta di giustizia.

I giudici di merito rilevavano come, in conseguenza delle reiterate condotte minatorie dell'imputato, era sorto nella persona offesa un perdurante stato di paura per la propria incolumità fisica, tale da determinare anche un mutamento rilevante delle sue abitudini di vita, costringendola ad evitare di uscire di casa se non per le incombenze strettamente necessarie, nel timore che l'imputato potesse raggiungerla e passare dalle parole ai fatti.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con riferimento sia alla reiterazione delle condotte persecutorie, sia al mancato verificarsi di uno degli eventi previsti dalla disposizione normativa.

A tal fine, l'imputato rilevava come non vi fosse stata alcuna reiterazione delle condotte, posto che le stesse consistevano unicamente nell'inoltro di una pluralità di messaggi telefonici dal contenuto minatorio, effettuato nella medesima notte.

La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.

 La Corte rileva che il delitto previsto dell'art. 612 bis c.p. è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come i singoli segmenti di una condotta unitaria possono essere realizzati anche in una medesima giornata o in una medesima notte e, alla luce di tanto, integrare il reato.

Sul punto la sentenza impugnata, con motivazione logica incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che i reiterati messaggi minatori di particolare intensità erano stati inviati, per mezzo del telefono, dall'imputato alla persona offesa nell'arco di tre giorni ed erano stati di intensità tale da determinare nella donna uno stato di paura e un mutamento delle abitudini di vita, che, come è noto, sono ricompresi tra gli eventi alternativamente previsti dal precetto penale, al cui verificarsi dipende la consumazione del delitto ex art. 612 bis, c.p..

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

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