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Riferimenti normativi: Art.32 n.4) e n.5) D.P.R.n.600/73
Focus: La mancata risposta al questionario che precede un avviso di accertamento può pregiudicare il diritto del contribuente a far valere, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti non esibiti preliminarmente in sede precontenziosa? La questione è stata affrontata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania con la sentenza n.32/7/ 2021.
Principi generali: Prima di emettere un accertamento fiscale l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R.n.600/73, invita il contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti. Ciò risponde ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria e l'omessa o intempestiva risposta da parte del contribuente preclude a quest'ultimo di utilizzare successivamente documenti non forniti in sede precontenziosa ( Cass. civ. Sez. V Ord. n. 14605 del 06/06/2018). Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Tuttavia, è prevista una deroga all'inutilizzabilità di documenti non prodotti prima solo se la mancata esibizione di documenti è dovuta a causa non imputabile al contribuente ex art. 32, quinto comma, del D.P.R. n.600/73 ( Cass. sent. n.5734 del 23.3.2016 ). La Commissione tributaria regionale per la Campania con la recente sentenza n.32/7/2021 si è pronunciata sulla inutilizzabilità probatoria dei documenti non tempestivamente esibiti dal contribuente. Nel caso di specie una società non ottemperava all'invito dell'Ufficio di esibire la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2012.
A seguito della mancata ottemperanza a detto invito, l'Ufficio procedeva a determinare induttivamente il reddito, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R.n. 600 /1973, accertando maggiori ricavi e rideterminando il reddito dichiarato, a cui conseguiva una maggiore imposta ai fini IRES ed IVA. La società impugnava in primo grado l'avviso di accertamento evidenziando l'omissione involontaria dell'esibizione dei documenti richiesti dall'Ufficio dovuta ad errata notifica del questionario. L'Ufficio, di contro, evidenziava la regolare notificazione del questionario, e, di conseguenza l'idoneità dell'accertamento eseguito e l'impossibilità di valutare la documentazione solo a seguito del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso condannando la società, altresì, al pagamento delle spese di lite. La società ricorrente impugnava la sentenza dinanzi ai giudici di secondo grado reiterando le medesime ragioni esposte innanzi al giudice di prime cure e lamentando, di conseguenza, l'erroneità giuridica delle conclusioni di quest'ultimo. Secondo la tesi della parte appellante non sarebbe giuridicamente sostenibile che la mancata risposta al questionario pregiudichi il diritto del contribuente a far valere, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti non esibiti.
Diverso è l'orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità. Infatti, secondo la Cassazione << l'inutilizzabilità di atti e documenti consegue in modo automatico all'inottemperanza all'invito di cui all'art. 32, n. 4), D.P.R. n. 600/1973, potendo il contribuente beneficiare di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile (Ord. Cass. civ. - Sez. VI -n.11608 del 3/5/2019; Cass. civ.Sez. V, 9/11/2016, n. 22743). La causa di forza maggiore, estranea al controllo del contribuente, che impedisca la produzione di dati e documenti, in risposta al questionario dell'ufficio, è un principio valido in materia di II.DD. che si estende anche in materia di IVA, con la conseguenza che, in tal caso, viene meno la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/72. Altresì, il documento successivamente rinvenuto o comunque acquisito dal contribuente può essere utilizzato nel giudizio tributario secondo le forme ed i termini previsti dalle norme processuali per l'introduzione nel giudizio delle prove precostituite >>. Ciò premesso, il collegio giudicante ha rigettato l'appello della società e confermato la sentenza di primo grado. Esso ha ritenuto che, nel caso di specie, operasse l'inutilizzabilità probatoria dei documenti non tempestivamente esibiti in quanto la mancata esibizione non era dipesa da una causa di forza maggiore ma dal comportamento omissivo della società contribuente.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.