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Separazione, inammissibile reclamo in appello per ordinanza che modifica quella presidenziale

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 I Giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11279 del 10 maggio 2018, hanno ribadito il principio secondo cui il provvedimento emesso dal Giudice Istruttore con il quale si modificano ex art. 709 ultimo comma cpc i provvedimenti presidenziali  emessi a seguito dell'udienza della comparizione personale dei coniugi, non può essere impugnato con reclamo avanti la Corte di Appello competente.

Nell'ambito di un procedimento di separazione dei coniugi instauratosi avanti al Tribunale di Imperia, uno dei due coniugi aveva proposto reclamo avanti la Corte di Appello di Genova, avverso l'ordinanza del giudice istruttore con la quale veniva revocato l'obbligo del contributo di mantenimento posto a carico dell'altro coniuge che era stato disposto con provvedimento presidenziale

 La Corte d'appello di Genova, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta, in quanto contro i provvedimenti adottati dal giudice istruttore è ammesso il reclamo esclusivamente avanti allo stesso Tribunale in composizione collegiale così come disposto dall'art. 669 terdecies c.p.c., comma 2. avverso la decisione della Corte di appello veniva proposto così ricorso per Cassazione.

Col ricorso la ricorrente deduceva che nella specie non si trattava di un' impugnazione di un' ordinanza del giudice istruttore, ma di un reclamo proposto alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c., nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c., pertanto si sarebbe dovuta necessariamente seguire la ritualità da questa disposizione prevista.

 Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Secondo i giudici della Sesta Sezione il reclamo dinanzi alla Corte d'appello ha avuto ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice istruttore, con cui veniva revocato il contributo di mantenimento stabilito dall'ordinanza presidenziale, pertanto bene ha fatto la Corte territoriale a dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta.

I giudici di legittimità, a sostegno della loro motivazione hanno richiamato la sentenza Cass. n. 15416 del 04/07/2014 con la quale si è affermato il principio secondo cui "nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709 c.p.c., u.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poichè è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena" (Rv. 632557-01).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

Si allega sentenza

 

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