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Scuola. Legittime le sessioni suppletive di concorso dovute all'emergenza epidemiologica.

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Con sentenza n.695 del 20/01/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, ha affermato che: "L'eccezionalità della situazione pandemica appare (...) giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa.

I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D. n.510/2020.

Le date di svolgimento delle prove sono state programmate dal 22.10.2020, in piena emergenza sanitaria da Covid-19, per cui i ricorrenti sono stati nell'oggettiva impossibilità di parteciparvi in quanto in quel periodo sono stati sottoposti a isolamento domiciliare a causa dell'emergenza sanitaria. Conseguentemente i ricorrenti hanno presentato al Ministero istanza per comunicare l'impossibilità di partecipazione e richiedere lo svolgimento di una prova suppletiva, da programmarsi secondo le disposizioni dell'Amministrazione ed in data utile e successiva al superamento dell'obbligatorio periodo di quarantena. Questa istanza è rimasta senza riscontro da parte dell'Amministrazione.

A fronte del silenzio dell'Amministrazione, i ricorrenti hanno adito il Tar chiedendo:

  • l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione;
  • l'annullamento dell'Avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura concorsuale;
  • l'annullamento del Decreto Dipartimentale n. 783/2020, recante modificazioni e integrazioni al D.D. n.510/2020, nella parte in cui all'art.5 ha stabilito che "La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura", senza prevedere lo svolgimento di prove suppletive.

La decisione del Tar.

Con ordinanza il Tar ha ritenuto preliminarmente di disporre la prosecuzione del giudizio con rito ordinario in applicazione dell'art.32, comma 1, c.p.a. ed accogliendo l'istanza cautelare ha disposto che venissero espletate delle prove suppletive nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

In relazione allo svolgimento di prove suppletive, infatti, i giudici amministrativi hanno ricordato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale: "il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività" (Tar Sez. III-bis n.5666/2021). 

 Di conseguenza deve considerarsi ragionevole la previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione alle prove concorsuali anche a quei soggetti che non possano parteciparvi a causa dell'isolamento domiciliare, in quanto la previsione di prove suppletive può incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo. Tale previsione non incide, invece, sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, considerata l'aleatorietà dovuta all'estrazione della traccia.

Ne consegue, a parere del Tar, che la tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare a causa di provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute, prevale sul principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive. Ciò in quanto "la predisposizione di una sessione suppletiva è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis" (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865 richiamata da sentenza n.695 del 20/01/2022).

Pertanto, a differenza di meri impedimenti individuali che non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle prove concorsuali o la predisposizione di sessioni suppletive, la situazione pandemica costituisce una situazione di carattere eccezionale tale da giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo a favore di candidati ai quali la stessa partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica e dunque, da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute.

Alla luce di queste considerazioni il Tar Lazio ha accolto il ricorso compensando le spese.

 

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