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Scuola. La soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta del concorso è illegittima?

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Con sentenza n.7688/2022 del 10/06/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni che hanno previsto una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente fissata al raggiungimento del punteggio di 70/100, analizzando la questione anche sotto il profilo dell'irragionevolezza o illogicità della suddetta soglia (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, indetto con d.d. n.499/2020 dal Ministero dell'Istruzione e, non avendo superato la prova scritta, hanno proposto ricorso collettivo contestando la legittimità delle disposizioni del bando, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta, fissata al raggiungimento del punteggio di 70/100. Conseguentemente i ricorrenti hanno hanno chiesto

  • l'annullamento delle suddette disposizioni
  • ovvero la rimessione alla Corte Costituzionale delle disposizioni normative a monte con le quali sono state previste le modalità di svolgimento della procedura selettiva.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve. 

 La decisione del TAR

In merito all'illegittimità delle disposizioni del bando, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta, il Collegio ha precisato che la soglia di 7/10 per il superamento della prova scritta richiamata nel bando di concorso è stata prevista direttamente dall'art.15 D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.106/2021, con la conseguenza che la determinazione di tale soglia è frutto di un'attività vincolata in cui non residua alcuna discrezionalità in capo all'Amministrazione.

Il Collegio ha specificato che la suddetta soglia risponde all'esigenza, ragionevole e favorevolmente apprezzabile, di effettuare una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art.97 Cost., in particolar modo nell'ambito di concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti e di posti banditi (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5639/2015).

Da queste premesse si può ben comprendere che, trattandosi di un'attività strettamente vincolata, l'oggetto dell'accertamento della legittimità della disposizione può essere effettuato solo sulla norma presupposta di rango primario, che è soggetto al giudizio di costituzionalità delle leggi riservato alla Corte Costituzionale.

A questo proposito, i giudici amministrativi hanno rilevato le disposizioni contestate fanno parte delle c.d. leggi provvedimento, ossia quelle fonti normative di rango primario che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati o che incidono su un numero limitato di soggetti, che hanno un contenuto particolare e concreto e comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di materie o questioni normalmente affidate all'autorità amministrativa. Sul punto il Collegio ha ribadito che "La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto" (Corte Cost., sent. n.85/2013 e n.143/1989). Da ciò discende che il legislatore ha ampia discrezionalità nell'indicare sia i requisiti di accesso sia i requisiti di superamento a un concorso pubblico e tale discrezionalità può essere esercitata nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate.

 Quanto al caso di specie il Collegio ha evidenziato che, in considerazione dell'elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura, sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate, è stata avvertita la necessità di contemperare una pluralità di interessi, tra i quali: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; l'esigenza di mantenere elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; nonché l'esigenza di evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello già esistente.

Ne consegue che nel bilanciamento tra le suddette esigenze è apparso razionale e logico determinare un punteggio minimo, posto che tale previsione costituisce un parametro di merito collegato alle prove svolte, coerente con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale.

Tra l'altro a parere del Collegio la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e, nel caso di specie non appare di per sé eccessivamente alta. Infine, il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha contestato in modo generico la citata soglia, senza provvedere a descrivere, allegare e provare in quali termini la soglia contestata abbia effettivamente reso eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale, tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali presi in considerazione nonché allo scopo della P.A. di effettuare un'adeguata selezione dei candidati da immettere nei ranghi del pubblico impiego.

Sulla base di queste argomentazioni, quindi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), ha respinto il ricorso.

 

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