Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Rimborsi o voucher di viaggi in tempo di covid-19 ?

Imagoeconomica_592870

Riferimenti normativi: Art.88 bis Decreto legge Cura Italia 17 marzo 2020 n.18 - Art.28 Decreto Legge 02.03.2020"rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici".

Focus: L'evento imprevisto e imprevedibile della pandemia da coronavirus ha determinato il blocco degli spostamenti sia all'interno delle singole nazioni che tra Paesi europei ed internazionali. Chi aveva acquistato tour e pacchetti vacanza, con destinazione la Cina o altri paesi coinvolti dalla pandemia, ha dovuto disdire i contratti per i viaggi, prenotati e spesso già pagati, da effettuare a marzo 2020 o in estate, stante l'imprevedibile evolversi dello stato di emergenza. Ma ai clienti che hanno disdetto i contratti le agenzie di viaggio e i tour operator, oltre ad applicare sanzioni, hanno anche negato, così come molte compagnie aeree, il rimborso di quanto già pagato per viaggi non fatti, offrendo, in alternativa, voucher sostitutivi. Come può tutelarsi, in tal caso, il turista/consumatore?

Principi generali: Senza dubbio la pandemia da covid si colloca tra gli eventi imprevedibili che implicano il diritto del turista/consumatore di disdire senza alcuna penale i contratti di viaggio. Questi ultimi sono contratti a prestazioni corrispettive per i quali, come rilevato da autorevole giurisprudenza, entrambe le parti, possono chiedere la risoluzione del contratto, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art.1463 cod.civ.In particolare, "l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte"(Cass. sent. n.18047/2018; Cass. sent. n.26958/2007). L'impedimento per causa di forza maggiore è richiamato anche dal Codice del Turismo (D. Lgs. n.79/2011) ed è ribadito dalla Direttiva europea n. 2015/2302 sui pacchetti turistici, in vigore dal 1° Luglio 2018, la quale all'art.12, punto 2, sancisce che, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. In buona sostanza, secondo la tutela ordinaria dei viaggiatori, il consumatore, poiché non può usufruire, per cause di forza maggiore non imputabili né a lui né alla società controparte, dei servizi acquistati ha diritto di richiedere la restituzione della somma già versata. Quale causa di "forza maggiore", la situazione imprevedibile ed eccezionale di pandemia e le misure di sicurezza dettate dal Governo italiano tramite provvedimenti specifici, ha determinato l'intervento del legislatore, con diversi Decreti legge e conseguenti Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nel settore del turismo.

Infatti, il Decreto Legge 23/2/2020 n.6, agli articoli 4, 5 e 6, nel contesto delle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", ha disciplinato i contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dell'emergenza, le misure di ingresso in Italia e la sospensione dei servizi di crociera da parte della navi passeggeri di bandiera italiana. Successivamente, l'art.28 del Decreto Legge n.9 del 02 marzo 2020, intitolato " Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici", ha previsto espressamente che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, ai sensi dell'art.1463 del codice civile, in relazione ai contratti stipulati di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre. Con ciò ha riconosciuto che, oltre i soggetti la cui libera circolazione è limitata perché ricoverati o in quarantena per covid-19, coloro che hanno programmato soggiorni o viaggi, partecipazione a concorsi o eventi che siano stati annullati, con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, individuate dall'art.3 del D.L.23 febbraio 2020, n.6, con riguardo ai contratti di trasposto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti, hanno diritto di recesso dai contratti di pacchetti turistici.La citata disposizione, qualificata come norma di applicazione necessaria, secondo la normativa del diritto internazionale privato, e, quindi, prevalente sulle diverse legislazioni dei paesi UE, dei fornitori e delle controparti contrattuali, richiamando l'art. 41 del codice del turismo, dispone che "in caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivodi qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso".

Poiché vige ancora il divieto di spostamenti e viaggi fino a metà giugno 2020, divieto, peraltro, ribadito dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020, che tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico, molti viaggiatori, in virtù del citato art. 28, hanno richiesto il rimborso di viaggi mai fatti alle agenzie di viaggio e alle compagnie aeree per i biglietti di trasporto. Ciò si è verificato sia nel caso in cui l'annullamento degli spostamenti sia stato deciso d'imperio dalle Autorità pubbliche, per tutelare la salute collettiva, sia che vi sia stato l'annullamento da parte dell'organizzatore degli eventi programmati o che la disdetta sia stata decisa dal fruitore. Nonostante ciò, tenuto conto del fatto che il settore del turismo è riconosciuto come uno dei settori più colpiti da questa emergenza, il legislatore, con l' articolo 88 del Decreto Cura Italia, convertito con Legge n.27 del 24 aprile 2020, ha conferito agli operatori turistici e di trasporto il diritto di offrire il rimborso o in alternativa il voucher. Di conseguenza, ai viaggiatori che avevano chiesto il rimborso sono stati rilasciati solo voucher sostitutivi da utilizzare entro un anno. Tale norma, in buona sostanza, è in contrasto con quella europea di rango superiore e viola palesemente il diritto del viaggiatore di avere il rimborso totale di quanto versato.

Inoltre non è vantaggiosa per i fruitori del voucher che non possono prevedere se effettivamente potranno utilizzarlo, e che, a causa della crisi economica, hanno necessità di recuperare i soldi anticipati per un viaggio a cui potrebbero non essere più interessati.Alla luce di quanto sopra esposto, le associazioni dei consumatori, sollecitate dai viaggiatori, sono intervenute non solo presentando un esposto all'Antitrust per pratica commerciale scorretta contro agenzie di viaggi, tour operator, alberghi e strutture ricettive che hanno negato la restituzione delle somme pagate per viaggi cancellati ma anche chiedendo alla Commissione europea di bocciare lo strumento del voucher come unica forma di rimborso per viaggi e vacanze annullate ed aprire una procedura di infrazione contro l'Italia. Il Commissario UE per i trasporti, per conto della Commissione dell'Unione Europea, il 13 maggio 2020 ha sottoscritto ed inviato al Governo italiano una "Raccomandazione relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid 19". La raccomandazione è un atto giuridico non vincolante per i destinatari che va intesa solo come stimolo e persuasione per le istituzioni degli Stati membri autorizzare ad adottarle. Con la raccomandazione citata la Commissione europea ha evidenziato che "l'operatore può legittimamente offrire un buono ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Affinché i voucher siano, però, considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso, essi dovrebbero presentare una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso".

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, accogliendo la tesi delle associazioni dei consumatori, è intervenuta sull'art.88 bis del decreto Cura Italia ed ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo. Nella segnalazione ha evidenziato che i voucher obbligatori, previsti dalla citata norma, contrastano con la normativa comunitaria e, quindi, essendo illegittimi vanno disapplicati. Si possono considerare valida e affidabile alternativa al rimborso solo con le caratteristiche, previste dalla Raccomandazione della Commissione europea, tra le quali la copertura assicurativa per il possibile fallimento degli operatori del settore. In conclusione, l'Antitrust ha precisato che, a fronte del permanere del conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale contrastante con le dette disposizioni comunitarie.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

John Locke, Saggio sul governo civile
Protocolli di sicurezza negli studi legali: le ind...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito