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Responsabilità struttura sanitaria, SC: “E’ onere dell’attore provare il nesso causale tra l’inadempimento ed il danno subito”.

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Con la pronuncia n. 16828 depositata il 26 giugno 2018, le sezioni civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul tema della ripartizione dell'onere della prova in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione medica, statuendo che "non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dal ricorso di una coppia di coniugi che, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, convenivano in giudizio una struttura sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni connessi alla emiparesi destra sofferta dallo loro bambina, causalmente ricondotta dagli attori a un episodio di cianosi verificatosi durante la degenza post-natale.

Espletata c.t.u. collegiale, il Tribunale di Milano rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra l'episodio predetto e il danno sofferto dalla minore.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano, alla luce delle conclusioni esposte nelle tre relazioni peritali, ove i consulenti nominati – sebbene rilevavano numerose lacune nella cartella clinica, sicché risultava impossibile delineare i precisi contorni del preteso fatto lesivo – evidenziavano come il lungo intervallo fra la cianosi e la scoperta dell'emiparesi, avvenuta ben sei mesi dopo, rendeva impossibile risolvere il problema della diagnosi differenziale rispetto a possibili altre e diverse cause, che potevano essere intervenute durante quei sei mesi. 

Sulla base di tali elementi la Corte d'appello, osservava che "la mancanza di specifici elementi relativi ad ulteriori segni clinici nel periodo trascorso prima dell'accertamento della lesione cerebrale, depone per la insussistenza di nesso causale tra l'episodio di cianosi e il danno"

La difesa dei genitori, ricorrendo in Cassazione, censurava la decisione impugnata per diversi motivi tra cui, principalmente, violazione e falsa applicazione delle norme che, in ambito di responsabilità contrattuale, ripartiscono l'onere probatorio: in relazione a quest'ultimo aspetto i ricorrenti, richiamando varie massime della giurisprudenza, rilevano che l'ente convenuto non aveva allegato né provato l'esistenza di altre cause, indipendenti dalla propria azione, idonee a generare la nuova patologia.

La Cassazione non accoglie le doglianze dei genitori, soffermandosi maggiormente su quello relativo all'onere probatorio.

Secondo la giurisprudenza consolidata, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (v. ex multiis Cass. 26/07/2017, n. 18392). 

La Cassazione evidenzia, quindi, che attore deve dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali vi rientra non solo l'esistenza di un danno ma anche – essendo l'eziologia immanente alla nozione di danno – il nesso causale; la prova di cui è onerata la struttura sanitaria, invece, è relativa alla fattispecie estintiva dell'obbligazione invocata, e segnatamente quella rappresentata dalla impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1218 e 1256 cod. civ.): logico corollario di tale ripartizione è che se, al termine dell'istruttoria, resti incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sull'attore.

Con la pronuncia in commento, gli Ermellini assottigliano le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in materia di onere probatorio: il tratto differenziale tra le due responsabilità si rinviene, infatti, nella sola emergenza, nella responsabilità contrattuale, di un secondo ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere.

Rimane onere del debitore dimostrare tale secondo ciclo causale, ma solo e se l'attore sia riuscito a provare il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore: "solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile."

Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. 

Nome File: Cass.-16828.2018
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