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Con la sentenza n. 817 dello scorso 30 gennaio, il Tar Campania, sede di Napoli, sezione IV, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione con cui si intimava all'attuale proprietario la demolizione di alcune opere realizzate abusivamente diversi decenni prima dal suo dante causa.
Il Collegio ha, difatti, ricordato che "il proprietario attuale dell'immobile, pur non avendo concorso alla realizzazione del manufatto, è comunque destinatario legittimo dell'ordine di demolizione in quanto unico soggetto in grado di ripristinare lo stato dei luoghi conforme alla normativa urbanistica".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Napoli adottava un provvedimento recante l'ordine di demolizione di alcuni locali abusivi realizzati in una terrazza, notificando il provvedimento all'attuale proprietario dell'immobile, ritenuto espressamente quale soggetto "responsabile" per aver "realizzato" i due manufatti, definiti "di vecchissima fattura".
Ricorrendo al Tar, il proprietario eccepiva l'illegittimità del provvedimento del Comune recante l'ordine di demolizione, dolendosi del proprio difetto di legittimazione passiva.
In particolare, il ricorrente deduceva il vizio di travisamento dei fatti, poiché i manufatti erano stati realizzati molto prima dell'acquisto dell'immobile da parte sua e quindi senza un suo ruolo attivo nella fase di realizzazione.
Il Tar non condivide le doglianze del ricorrente.
Il Collegio ricorda che, ai sensi dell'art. 29 del TU sull'edilizia, rubricato Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, i soggetti legittimati passivi nel procedimento edilizio sanzionatorio sono anche coloro, che, pur non essendo committenti dell'intervento al momento della sua realizzazione, hanno il potere di rimuovere concretamente l'abuso per la relazione con la res.
La giurisprudenza ha specificato che tale potere compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale.
La posizione del proprietario si distingue però da quella del committente, in relazione al più ampio potere probatorio del primo in ordine alla sua estraneità, la quale – tuttavia – va provata non allegando la risalenza dell'intervento ad una data antecedente all'acquisto del diritto reale, ma provando di aver intrapreso "iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa".
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come la locuzione contenuta nell'ordinanza – nella parte in cui individua il ricorrente quale "responsabile" della realizzazione dell'opera abusiva – deve essere intesa non già in senso letterale, ma alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, con la conseguenza che il "responsabile della realizzazione" non deve essere inteso in senso strettamente storico-causale, come unico autore materiale dell'intervento abusivo, bensì in un'accezione più ampia, in linea con l'art. 29 del d.P.R. 380/2001, che include anche il soggetto che, per la sua relazione attuale con il bene, può e deve farsi carico della sua "regolarizzazione" o rimozione.
Ne consegue che il proprietario attuale dell'immobile, pur non avendo concorso alla realizzazione del manufatto, è comunque destinatario legittimo dell'ordine di demolizione in quanto unico soggetto in grado di ripristinare lo stato dei luoghi conforme alla normativa urbanistica.
Alla luce di tanto, il Tar conferma la legittimazione passiva del ricorrente rispetto all'azione amministrativa recante l'ordine di ripristino.
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