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Produrre documenti nuovi in appello è possibile, ecco quando. I chiarimenti della SC

Produrre documenti nuovi in appello è possibile, ecco quando. I chiarimenti della SC

Quando è possibile introdurre un documento nuovo in appello? Sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di cassazione che con sentenza n. 11714 del 3 maggio 2019, ribadisce quanto già statuito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 10790/17), ossia la duplice e alternativa possibilità di producibilità.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, con cui questa ha accolto l'appello degli originari attori proposto contro la decisione del Tribunale.

In buona sostanza, questi ultimi hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di € 105.628,05 per avere gli stessi corrisposto alla convenuta, a seguito della sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, caparra confirmatoria di € 56.074,30. Il predetto contratto, ad avviso degli attori, è nullo in quanto dissimulante un patto commissorio vietato dalla legge. La ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa attorea in quanto, a suo dire, tale pretesa è stata fatta valere solo dopo dieci anni; un'eccezione, questa, accolta dal Tribunale che ha rigettato, pertanto, la domanda giudiziale di parte attrice.

In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado e ha accolto l'appello degli attori peri seguenti motivi:

  • gli attori hanno dimostrato che il loro diritto non si è prescritto;
  •  a tal fine hanno prodotto, per la prima volta in appello, un atto di sequestro conservativo di un "presumibile" credito che la ricorrente avrebbe vantato nei confronti di un terzo, attraverso cui essi hanno fatto valere giudizialmente, seppure attraverso un giudizio cautelare ante riforma, la pretesa restitutoria in questione;
  • tale produzione documentale dimostra che per tutto il periodo di durata del suddetto processo il termine decennale di prescrizione del diritto degli appellanti è rimasto sospeso e che, pertanto, detto termine, alla data di introduzione della causa in oggetto, non avrebbe potuto essere ritenuto decorso in danno degli attori.

Di diverso avviso è la ricorrente tanto che il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è viziata per avere il Giudice di secondo grado:

  • «fondato il proprio convincimento sulla base di documenti, quali l'atto di sequestro conservativo, prodotto dai resistenti solo in appello» e quindi tardivamente;
  • ammesso «nuovi mezzi di prova, neppure indicati o menzionati nel giudizio di primo grado».

I Giudici di legittimità non condividono le doglianze della ricorrente.

Vediamo perché.

La Corte di cassazione, in punto di producibilità di documenti nuovi in grado d'appello, ritiene che, sulla questione (sorta prima della riforma del 2012 dell'art. 345 c.p.c., relativo alle domande ed eccezioni in appello), bisogna prendere in considerazione l'orientamento delle Sezioni Unite espresso con sentenza n. 10790/2017. Secondo tale orientamento, occorre distinguere due casi, ossia:

  • se il documento non è indispensabile, esso è producibile tardivamente quando la mancata produzione nel grado precedente sia dipesa da causa non imputabile;
  • «qualora non ricorra la scusante della non imputabilità della mancata produzione, il deposito tardivo in atti è possibile soltanto ove il documento sia indispensabile».

In buona sostanza, ad avviso della Suprema Corte, «la nozione di indispensabilità supera le preclusioni istruttorie maturate avanti al primo giudice, anche qualora la mancata proposizione del mezzo sia dipesa da una negligenza di parte, posto che secondo le Sezioni Unite "il regime delle preclusioni istruttorie non è un carattere tanto coessenziale al sistema da non ammettere alternative", e anzi è una "tecnica che ben può essere contemperata ... con il principio della ricerca della verità materiale"».

Orbene, nel caso di specie, l'atto di sequestro conservativo prodotto, per la prima volta, dagli appellanti, è stato ritenuto dal Giudice di merito documento indispensabile. L'attribuzione di tale valore quindi ha reso superabile la preclusione eccepita dalla ricorrente in forza dell'orientamento su richiamato. Ne consegue che, secondo la Corte di cassazione, bene ha agito il Giudice d'appello nell'aver posto a fondamento della sua decisione tale documento, senza il quale non sarebbe giunto all'accoglimento della domanda attorea. Pertanto, la sentenza di secondo grado, essendosi conformata ai principi delle Sezioni Unite, non viene scalfita dalle censure sollevate dalla ricorrente. Con l'ovvia conseguenza che il ricorso risulta infondato.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, i Giudici di legittimità hanno rigettato l'impugnazione della ricorrente e hanno confermato la decisione della Corte d'appello. 

 

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