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Contenzioso tributario, notifica del ricorso per Cassazione: quale disciplina si applica?

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Con la pronuncia n. 1616 dello scorso 22 gennaio, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito interessanti precisazioni su come devono avvenire le notificazioni nel contezioso tributario, decretando l'inesistenza della notifica di un ricorso per Cassazione effettuata secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992.

Si è difatti specificato che "in tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato D.Lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, una società impugnava avanti alla CTP di Teramo l'avviso di accertamento notificatole relativamente ad Ires, Iva e Irap, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2009.

Il ricorso veniva parzialmente accolto dalla CTP di Teramo e, successivamente, la decisione veniva confermata dalla CTR dell'Abruzzo. 

La società, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza per non aver accolto tutte le doglianze già denunciate nel primo grado di giudizio.

Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione tributaria in via preliminare sollevava l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, notificato presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, come evidenziato dalle produzioni di entrambe le parti.

La Cassazione condivide l'eccezione preliminare sollevata dall'Amministrazione.

Gli Ermellini ricordano che, in tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato D.Lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività. 

Ipotesi differente è, invece, quella che attiene alla notificazione del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario dell'agente della riscossione, al quale è subentrata ex lege l'Agenzia dell'entrate - Riscossione.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il ricorso principale sia stato notificato presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992: tale fattispecie, secondo la sentenza in commento, non può ritenersi riconducibile ad una ipotesi di nullità sanabile, in quanto l'attività posta in essere è priva di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, segnatamente la trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite 

 

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