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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/
Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato la compatibilità della pratica forense con l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio per il processo. Al riguardo il Consiglio ha evidenziato che la condizione del praticante assunto alle dipendenze dell'Ufficio per il processo è del tutto equiparabile a quella del praticante che svolga contestualmente attività di lavoro subordinato, come consentito dall'art.41, comma 4 della legge professionale, a norma del quale "Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse."Come si concilia l'assunzione presso l'Ufficio del processo con la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione di cui al D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 e all'art. 43 della Legge professionale n. 247/12?
Al riguardo il Consiglio ha escluso che l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporti l'esonero dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui al D.M. 9 febbraio 2018 n. 17, in quanto
Il Consiglio ha, inoltre, escluso che i praticanti assunti presso l'ufficio per il processo siano esonerati dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione obbligatori di cui all'art. 43 della Legge professionale n. 247/12 "tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge." Ciò in quanto, come previsto dalle Linee guida in materia, dopo l'entrata in vigore del D.M. n.17/2018, sia i tirocinanti che svolgono il tirocinio secondo le forme ordinarie, sia i tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 devono frequentare un corso di formazione per l'accesso (Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 24 aprile 2025).
Iscrizione al Registro dei praticanti successiva all'assunzione presso l'UPP
Nel caso in cui l'iscrizione al Registro dei praticanti sia successiva all'assunzione presso l'Ufficio del processo ci si è chiesti se il praticante debba svolgere 18 mesi di pratica forense presso uno studio professionale o possa avvalersi del ricongiungimento del periodo svolto presso l'Ufficio per il processo con la pratica forense.
Sul punto il Consiglio ha affermato che l'assunzione alle dipendenze dell'ufficio del processo non può produrre l'effetto di interrompere il tirocinio o di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio. Ciò in quanto:
Peraltro, il Consiglio ha ricordato che "ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto" (art. 11, comma 2-bis, ultimo periodo D.L. n. 80/2011). Il Consiglio ha precisato che questa norma si riferisce alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell'assunzione presso l'Ufficio del processo e ha lo scopo di garantire che l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo non possa avere l'effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Ne consegue che la norma non può avere l'effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio (Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 16 giugno 2025).
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.