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Pratica forense e assunzione presso l’Ufficio del processo

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato la compatibilità della pratica forense con l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio per il processo. Al riguardo il Consiglio ha evidenziato che la condizione del praticante assunto alle dipendenze dell'Ufficio per il processo è del tutto equiparabile a quella del praticante che svolga contestualmente attività di lavoro subordinato, come consentito dall'art.41, comma 4 della legge professionale, a norma del quale "Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse."

Come si concilia l'assunzione presso l'Ufficio del processo con la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione di cui al D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 e all'art. 43 della Legge professionale n. 247/12?

Al riguardo il Consiglio ha escluso che l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporti l'esonero dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui al D.M. 9 febbraio 2018 n. 17, in quanto

  • ai fini della frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui al D.M. 9 febbraio 2018 n. 17, l'attività prestata come funzionario addetto all'Ufficio per il Processo non è equiparabile allo svolgimento della formazione presso gli uffici giudiziari ex. art. 73 D.L. 69/2013;
  • sebbene l'art.5 comma 1 del D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 preveda che la frequenza al corso di formazione sia svolta in modalità compatibili con lo svolgimento del tirocinio, la disposizione fa riferimento unicamente alle ulteriori attività tipiche del tirocinio per l'accesso alla professione, quali la frequenza dello studio professionale o delle udienze. Ne discende che lo svolgimento contestuale di attività di lavoro subordinato non può essere invocata al fine di ottenere qualsivoglia deroga all'obbligo di frequenza del corso di formazione (Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 13 marzo 2025).

    Il Consiglio ha, inoltre, escluso che i praticanti assunti presso l'ufficio per il processo siano esonerati dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione obbligatori di cui all'art. 43 della Legge professionale n. 247/12 "tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge." Ciò in quanto, come previsto dalle Linee guida in materia, dopo l'entrata in vigore del D.M. n.17/2018, sia i tirocinanti che svolgono il tirocinio secondo le forme ordinarie, sia i tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 devono frequentare un corso di formazione per l'accesso (Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 24 aprile 2025).

Iscrizione al Registro dei praticanti successiva all'assunzione presso l'UPP

Nel caso in cui l'iscrizione al Registro dei praticanti sia successiva all'assunzione presso l'Ufficio del processo ci si è chiesti se il praticante debba svolgere 18 mesi di pratica forense presso uno studio professionale o possa avvalersi del ricongiungimento del periodo svolto presso l'Ufficio per il processo con la pratica forense.

Sul punto il Consiglio ha affermato che l'assunzione alle dipendenze dell'ufficio del processo non può produrre l'effetto di interrompere il tirocinio o di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio. Ciò in quanto:

  • non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante, in considerazione della circostanza che l'ordinamento forense non prevede alcuna possibilità alcuna di sospensione del tirocinio;
  • il tirocinio può essere svolto contestualmente a una attività di lavoro subordinato pubblico e privato, fermo restando il potere del Consiglio dell'Ordine di verificare, in concreto, l'effettivo svolgimento del tirocinio.

     Peraltro, il Consiglio ha ricordato che "ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto" (art. 11, comma 2-bis, ultimo periodo D.L. n. 80/2011). Il Consiglio ha precisato che questa norma si riferisce alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell'assunzione presso l'Ufficio del processo e ha lo scopo di garantire che l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo non possa avere l'effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Ne consegue che la norma non può avere l'effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio (Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 16 giugno 2025).

 

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