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Possesso di un'abilitazione, requisito richiesto dal bando: solo la revoca rende legittima l'esclusione

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 La revoca di un'abilitazione va disposta con un atto con effetto dispositivo in tal senso. In mancanza, si configura come una rettifica priva di rilievo. Ne consegue che se, per la partecipazione a un concorso, requisito necessario è il possesso di detta abilitazione, la relativa esclusione determinata dalla semplice rettifica sarà illegittima. Perché l'esclusione in esame sia legittima, occorre che sia preceduta da un vero e proprio provvedimento di revoca con effetti dispositivi.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 2211 del 19 febbraio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha partecipato al bando di reclutamento nella Marina Militare relativo al concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. della Marina Militare. Tra i requisiti di partecipazione, è stato indicato il conseguimento dell'abilitazione sommergibilisti, di cui il ricorrente è in possesso. È accaduto che quest'ultimo è risultato vincitore del concorso, ma a seguito di rettifica della sua scheda di sintesi, egli è stato successivamente escluso. La rettifica ha precisato che il ricorrente è in possesso di brevetto rilasciato dal Reparto Sommergibili e non, come erroneamente dichiarato, di "abilitazione".

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del Tar.

Secondo i Giudici amministrativi, le doglianze del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.

Vediamo perché.

Il Tar, innanzitutto, stabilisce che ai fini della legittimità dell'esclusione da un concorso, per la cui partecipazione è richiesto come requisito il possesso di un'abilitazione, ove il concorrente ne sia in possesso, occorre che detta esclusione sia preceduta dall'adozione di un provvedimento di revoca. Orbene, nel caso di specie, è emerso che:

  • il ricorrente, al momento della partecipazione al concorso, avesse effettivamente conseguito l'abilitazione in brevetto e la qualifica di sommergibilista;
  • successivamente al superamento delle prove, l'amministrazione ha rettificato la scheda di sintesi del ricorrente evidenziando un errore per aver qualificato il brevetto di cui era in possesso quest'ultimo come abilitazione;
  • sulla base di detta rettifica è stato adottato il provvedimento di esclusione dal concorso in danno del ricorrente.

Secondo il Tar, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto:

  • nella fattispecie non sussiste alcun espresso provvedimento di revoca dell'abilitazione da sommergibilista;
  • sebbene siano stati indicati dall'amministrazione come sussistenti i presupposti per l'adozione della revoca, questa non risulta essere stata mai concretamente adottata.

 Ad avviso dei Giudici amministrativi, per considerare legittima l'esclusione dal concorso, non può assumere rilievo la rettifica della scheda di sintesi innanzi citata dal momento che questa:

  • «non ha valenza di revoca, non avendo alcun effetto dispositivo in tal senso in quanto si limita ad evidenziare un supposto errore per aver qualificato il brevetto come abilitazione;
  • non è motivata e risulta quindi in ogni caso illegittima.

Allo stesso modo, non può considerarsi espressamente revocata l'abilitazione a seguito della richiesta formulata dal ricorrente tesa a ottenere un trasferimento per impiego a terra nella stessa sede di appartenenza. E ciò in considerazione del fatto che la revoca dell'abilitazione va motivata e disposta per cause tipiche in relazione all'inidoneità psico-fisica e al rendimento in servizio». Se a questo si aggiunge che l'ordine di trasferimento non ha avuto ad oggetto espressamente la revoca dell'abilitazione, appare ancor più evidente che l'esclusione dal concorso si palesa come illegittima.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto fondata l'impugnazione del ricorrente e ha annullato il provvedimento opposto. 

 

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