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Pignoramenti presso terzi: sospensione sino al 31 agosto di quelli avviati dagli enti impositori

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 Tra le varie misure adottate durante il periodo di emergenza sanitaria, il decreto Cura Italia ha previsto specifiche disposizioni per le azioni di recupero, cautelari ed esecutive dei carichi affidati alla riscossione.

Ai sensi dell'art. 67, infatti, dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono stati sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, sicché, nel periodo di tempo considerato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha bloccato le attività di notifica delle cartelle di pagamento, la riscossione e l'avvio di nuove misure cautelari ed esecutive, non potendo procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e di iscrizioni di ipoteche.

Con il successivo articolo 68 si è disposta la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Qualche dubbio è sorto in ordine agli esiti delle procedure di pignoramento presso terzi già avviate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione alla data dell'8 marzo 2020: ci si è chiesti, infatti, se il terzo pignorato potesse beneficiare della sospensione dei pagamenti prevista dal decreto Cura Italia o se la fattispecie, essendo il pignoramento iniziato prima della sospensione, fosse da ritenersi esclusa dal blocco dei termini.

Il decreto Rilancio è intervenuto sulla materia, prorogando al 31 agosto 2020 la sospensione sia dei versamenti che dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori; inoltre, con l'art. 152, dedicato espressamente alla sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni, sono state previste specifiche misure relative ai pignoramenti presso terzi.

Ai sensi del citato articolo "Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Il decreto 34/2020 ha introdotto, quindi, la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (il 19 maggio 2020) e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati: durante tale periodo, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non saranno sottoposte al vincolo pignoratizio di indisponibilità, anche in caso di intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. 

 Più nel dettaglio, ad essere interessati sono i pignoramenti presso terzi – effettuati, dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), prima dell'entrata in vigore del decreto – aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Rimangono esclusi, quindi, i pignoramenti eseguiti su conti correnti o su canoni di locazioni.

Per espressa previsione di legge, le somme che dovrebbero essere accantonate sino al 31 agosto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore decreto (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, non saranno sottoposte a vincolo di indisponibilità e, pertanto, saranno nella libera disponibilità del debitore esecutato: il terzo pignorato, infatti, dovrà renderle fruibili al debitore esecutato, con la conseguenza che il datore di lavoro o l'ente pensionistico dovranno erogare all'esecutato lo stipendio o la pensione senza la decurtazione prevista dalla legge o dall'ordinanza di assegnazione da parte del giudice.

Le relative trattenute riprenderanno, quindi, dal 1° settembre 2020 senza necessità di una ulteriore notifica dell'atto di pignoramento.

Per quanto riguarda, invece, gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi rimangono efficaci, sicché restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

 

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