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Ordine di demolizione di un cancello: illegittimo se si fonda su questioni privatistiche

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Con la sentenza n. 2184 dello scorso 11 dicembre, il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha annullato un'ordinanza con cui era stata ingiunta la demolizione di un cancello installato dinnanzi ad un'area di sedime, posto che il provvedimento sanzionatorio si basava sull'indebita ingerenza della pubblica amministrazione su questioni strettamente privatistiche, vertenti sulla dimostrazione della titolarità, in capo al ricorrente, dell'area incisa dall'intervento.

Il Collegio ha, infatti, precisato che il potere demolitorio risulta esercitato in assenza dei relativi presupposti legittimanti, non potendo gli stessi identificarsi nella mancata dimostrazione della titolarità dell'area incisa dall'intervento, pena l'indebita ingerenza della pubblica amministrazione in questioni di diritto privato, alla stessaestranee.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'esecuzione, da parte del proprietario di un appartamento facenteparte di un complesso condominiale, di una serie di lavori consistenti, tra le altre cose, nell'apposizione di un cancelloposizionato nel fronte interno del fabbricato, dinnanzi ad un'area di sedime.

L'Ente Civico competente – ritenendo che gli interventi compiuti fossero abusivi, in quanto non preceduti dalla necessaria presentazione della scia – irrogava, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, una sanzione pecuniaria pari ad euro 516,00. 

 Nella stessa ordinanza il Comune, nutrendo dubbi sull'effettiva titolarità giuridica dell'area di sedime, ordinava la demolizione del cancello.

Ricorrendo al Tar, il proprietario chiedeva l'annullamento dell'ordinanza, eccependo violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 del DPR n. 380/2000, rilevando come l'ordine di demolizione sanzionava, sia in via ripristinatoria che pecuniaria,abusi edilizi inesistenti.

Ad avviso del ricorrente, infatti, l'attività edilizia contestata, realizzata su area comune, rientrava nelle facoltà del comproprietario e non necessitava del preventivo rilascio di un titolo abilitativo ovvero della presentazione di unascia; a tal fine sottolineava come il cancello era oggetto di una semplice attività di manutenzione ordinaria, ex art. 3,comma 1, lett. a) D.P.R. n. 380/2001.

In seconda istanza il proprietario eccepiva come l'amministrazione comunale, nell'irrogare la sanzione di euro 516,00 e nell'ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, aveva travalicato le sue competenze, ingerendosi in questioni privatistiche ontologicamente estranee all'interesse pubblico sotteso alle norme attributive del potere esercitato.

Il Tar condivide solo parte delle difese mosse dal ricorrente, operando una distinzione tra la sanzione pecuniaria dell'importo di € 516,00 e quella ripristinatoria dello stato dei luoghi, congiuntamente comminate.

 In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che il potere sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia soddisfa l'esigenza di ripristinare, in forma specifica, ovvero per equivalente, l'ordine urbanistico-edilizio violato e, come tale, viene correttamente esercitato dalla p.a. nei confronti di colui il quale si trova nell'attuale disponibilità giuridico-materiale dell'abuso contestato, a prescindere dal fatto che ne sia stato effettivamente responsabile.

Con specifico riferimento al caso di specie, accertato che il ricorrente aveva la piena disponibilità del cancello, installato senza il preventivo deposito di una scia, deve ritenersi del tutto corretta l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ordinata ai sensi dell'art. 37 T.U.E..

A diverse conclusioni deve, invece, giungersi quanto all'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, contestualmente irrogata senza indicazione, nel corpo del provvedimento impugnato, della norma attributiva del potere ripristinatorio in questione.

Sul punto il Tar rileva come l'ordine di demolizione – del tutto estranea alla fattispecie sanzionatoria, esclusivamentepecuniaria, di cui all'art. 37 D.P.R. n. 380/2001 – era stata disposta dal Comune in ragione del fatto che il ricorrente non aveva dimostrato di essere proprietario della relativa area di sedime: in tal caso, tuttavia, il potere demolitorioè stato esercitato in assenza dei relativi presupposti legittimanti, non potendo gli stessi identificarsi nella mancata dimostrazione della titolarità dell'area incisa dall'intervento, pena l'indebita ingerenza della pubblica amministrazione in questioni di diritto privato, alla stessa estranee.

Alla luce di tanto, il Tar annulla conferma la sola sanzione pecuniaria di € 516,00, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi.

 

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