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Permesso di costruire e manufatti agricoli, TAR LAZIO: l'erogazione del contributo ministeriale per la realizzazione del relativo progetto ne fa presumere il rilascio

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 Con sentenza n. 11131 del 16 novembre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che l'erogazione del contributo ministeriale per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto costruzioni o miglioramenti di manufatti agricoli costituisce un sicuro elemento da cui poter desumere con certezza che, oltre all'approvazione del progetto, sia stata rilasciata la licenza di costruzione. In tali casi, infatti, si presume che:

  • il procedimento avviato con la richiesta di approvazione del progetto si sia concluso;
  • gli uffici comunali abbiano emesso un provvedimento favorevole.

E ciò in considerazione del fatto che l'esistenza di un titolo abilitativo alla costruzione, in questi casi, deve essere necessariamente prodromica all'erogazione di questo tipo di contributi. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. La ricorrente è proprietaria di cinque manufatti agricoli. Per questi, il Comune, in cui sono ubicati, ha emesso un ordine di demolizione, lamentando che:

  • essi costituiscono opere di "nuova costruzione" ricadenti nella disciplina di cui all'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
  • essi sono in contrasto con la normativa urbanistica vigente.

Il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio. Innanzitutto, appare opportuno esaminare l'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380. Tale norma stabilisce che è da considerarsi nuova costruzione la realizzazione di manufatti edilizi o l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. In tali casi, questo tipo di costruzioni necessitano del permesso di costruire.


Ne consegue, secondo il successivo art. 31 del medesimo decreto che tali manufatti se sono eseguiti in totale difformità o mancanza del permesso di costruire proprio perché integranti organismi edilizi nuovi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, o per volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale:

  • ne accerta l'esecuzione in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, o con variazioni essenziali;
  • ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione;
  • informa questi ultimi, con il relativo provvedimento, che l'area su cui insistono tali opere sarà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune.

Fatta questa breve premessa normativa e tornando al caso in esame, il Comune, nella fattispecie in questione, ha riscontrato che le caratteristiche tecniche dei manufatti di proprietà della ricorrente non rientrano tra le costruzioni riconducibili all'attività edilizia libera. Con l'ovvia conseguenza che per la loro realizzazione sarebbe stato necessario munirsi del titolo abilitativo. La ricorrente, invece, resistendo, sostiene il contrario. Ma vi è più. In riferimento a due di questi manufatti, diventati di sua proprietà per successione, la ricorrente ha affermato che i suoi danti causa, a loro tempo, si sono muniti del titolo abilitativo per la relativa costruzione. A sostegno di tale tesi, la stessa ha addotto che in relazione a tali opere è stato presentato un progetto, risalente al 1971, presso la Provincia. Alla presentazione di tale progetto, tuttavia, non ha fatto "seguito il rilascio di alcun titolo abilitativo alla realizzazione delle opere previste nello stesso". 

Malgrado ciò, ad avviso del TAR, tale circostanza, unitamente al provvedimento, a firma dell'Ispettorato Dipartimentale – Corpo Forestale dello Stato -, prodotto in giudizio dalla ricorrente, con il quale è stata concessa dall'allora Ministero Agricoltura e Foreste l'erogazione di un contributo ai danti causa di quest'ultima per la realizzazione dei manufatti in questione, costituisce un sicuro elemento da cui poter desumere con certezza che, oltre all'approvazione del progetto, è stata all'epoca ottenuta anche la licenza di costruzione dei due manufatti. Tale deduzione, secondo i Giudici amministrativi, discende dal fatto che, nel caso di specie:

  • il procedimento per ottenere il rilascio del permesso di costruire è stato avviato con la richiesta di approvazione del progetto per la costruzione dei due manufatti;
  • l'erogazione del contributo per tale costruzione presuppone l'esistenza di un titolo abilitativo, essendo detta erogazione atto logicamente e giuridicamente conseguente al rilascio del permesso di costruire.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, a parere del TAR, appare evidente che, nella fattispecie in esame, il procedimento suddetto (diretto ad ottenere il nulla-osta per la costruzione dei manufatti di cui stiamo discorrendo) sia stato portato a compimento e che, quindi, gli uffici comunali si siano conclusivamente pronunciati in senso favorevole sulla domanda dei danti causa della ricorrente. In virtù di quanto sin qui detto, quindi, i Giudici amministrativi:

  • hanno ritenuto che il ricorso è parzialmente fondato, con riguardo ai manufatti su menzionati;
  • hanno annullato parzialmente l'ordine di demolizione impugnato;
  • hanno confermato il suddetto ordine con riferimento alle altre costruzioni di proprietà della ricorrente, essendo queste ultime opere sottratte al regime dell'attività edilizia libera.

 

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