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Ordine di demolizione, avvio procedimento non comunicato: contraddittorio rispettato se era stato notificato l’ordine di sospensione

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Con la sentenza n. 271 dello scorso 13 luglio, la I sezione del Tar Lazio, sezione di Latina, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titolo autorizzativo, respingendo le doglianze del proprietario che lamentava la violazione delle garanzie partecipative, per non aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento.

Si è difatti rilevato che "in materia di abusivismo edilizio, il potere di vigilanza dell'Amministrazione costituisce espressione di attività doverosa, i cui relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazioni di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto; nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato comunque preceduto dall'ordine di sospensione dei lavori, che ha reso edotto il ricorrente della pretesa repressiva dell'Amministrazione".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il proprietario di un piccolo manufatto, adibito a magazzino e collocato all'interno di un cortile di sua proprietà posto a pertinenza di un fabbricato adibito a civile abitazione, riceveva una ordinanza urbanistica con la quale si ordinava la sospensione di lavori edili, sul presupposto dell'avvenuta realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo autorizzativo su fabbricato privo di titoli abitativi.

Più in particolare dall'accertamento eseguito dalla Polizia municipale non si riscontrava la presenza di opere edili riguardanti l'esterno del locale volti a modificare o ampliare la struttura, che risultava ultimata; il proprietario, difatti, aveva dato avvio a dei lavori interni per insonorizzare il locale adibito a garage, ubicato nel cortile, staccato dal fabbricato adibito ad abitazione e costruito dal padre da molti anni. 

 Successivamente, l'amministrazione notificava una ordinanza municipale con cui si impartiva l'ordine di demolire il manufatto consistente nel garage rimessa ubicato sul cortile interno.

Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento, il proprietario evidenziava come l'adozione della misura restrittiva dovesse considerarsi illegittima, poiché il manufatto come attestato dalle foto aeree e da testimonianze, era stato edificato prima del periodo bellico e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 1150 del 1942, sì che per la sua legittimità non era necessario alcun titolo edilizio, non essendo all'epoca richiesto.

Ad ogni buon conto, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 7, 10 e 22 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento volto all'emissione del provvedimento demolitorio e per omessa partecipazione al surriferito procedimento, evidenziando come la pretermissione delle garanzie partecipative gli avrebbe precluso di sottoporre alla p.a. elementi di giudizio e valutazione idonei a condurla a una differente determinazione.

Costituitosi in giudizio, l'intimato Comune eccepiva l'infondatezza del ricorso proposto ex adverso.

Il Tar non condivide la posizione del ricorrente.

 Il collegio evidenzia come nelle controversie in materia edilizia, soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, tanto che la prova per testimoni è del tutto residuale: nel caso di specie, le fotografie satellitari fornite dall'Amministrazione avevano offerto una ricostruzione dei fatti non collimante con la prova testimoniale, con la conseguenza che la prova dell'epoca di realizzazione dell'autorimessa evincibile dalla fotografie satellitari resisteva al dato desumibile dalle suddette testimonianze.

In relazione alla censura sulla violazione delle garanzie partecipative, i giudici ricordano come, in materia di abusivismo edilizio, il potere di vigilanza dell'Amministrazione costituisce espressione di attività doverosa, i cui relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazioni di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia che il provvedimento impugnato era stato comunque preceduto dall'ordine di sospensione dei lavori, che aveva reso edotto il ricorrente della pretesa repressiva dell'Amministrazione, così permettendogli di fornire il proprio contributo con eventuali osservazioni.

Alla luce di tanto, il Tar respinge il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.

 

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