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Focus sulla responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario

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 Art 108 D.P.R. n. 1229/1959

La responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

Con riferimento all'ufficiale giudiziario, questi è civilmente responsabile:

  • «quando, senza giusto motivo, ricusa di compiere gli atti che sono allo stesso legalmente richiesti oppure omette di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati». Al riguardo, si ritiene che il ritardo (fonte di responsabilità) nel compimento dell'atto può sussistere anche se il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte (Cass., n. 2984/1972, richiamata da Cass. civ., n. 24203/2018). Ne consegue che si configurerà una responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario, ad esempio, nell'ipotesi in cui quest'ultimo esegua un sequestro conservativo, richiesto con urgenza, non lo stesso giorno della richiesta, ma due giorni dopo con risultato negativo (Cass., n. 2984/1972, richiamata da Cass. civ., n. 24203/2018). 

    Ove l'ufficiale giudiziario si rifiuti di compiere l'atto richiesto deve indicarne i motivi per iscritto, a pena di sospensione dall'incarico. Nell'ipotesi, invece, in cui sia impossibilitato a compiere nei termini l'atto richiesto, dovrà immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o all'ufficiale giudiziario dirigente. In mancanza, egli sarà punito con la censura e nei casi più gravi, con l'ammenda disciplinare. Senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi su descritte, allo stesso potrà essere richiesto il risarcimento dei danni (art. 108 D.p.r. n.1229/1959);

  • «quando ha compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave». In questi casi viene a configurarsi un'ipotesi di responsabilità da fatto illecito che ha come presupposto il compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave da parte dell'ufficiale giudiziario (Tribunale Ruvo di Puglia, sentenza 19 maggio 2009). Ne consegue che la parte nel cui interesse è compiuto l'atto potrà agire nei confronti dell'ufficiale giudiziario ex art. 2043 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni ingiusti subiti per fatti compiuti con dolo o colpa grave dallo stesso ufficiale giudiziario in violazione dei propri diritti.
Responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario: casistica.
Si ritiene che:
  • «poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione, o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicché solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.» (Cass. civ., n. 5175/2018).
  • sussiste la responsabilità dell'ufficiale giudiziario nel caso in cui quest'ultimo commetta degli errori nell'esecuzione di un pignoramento mobiliare e non risulti dimostrato che l'evento lesivo sia imputabile ad atti commissivi e omissivi del difensore del creditore procedente (Corte d'Appello Catania, sentenza 18 ottobre 2005);
  • nei confronti del notificante, in caso di ritardo nella spedizione e nel recapito di un atto da notificarsi a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1228 c.c., risponde solo l'ufficiale giudiziario e non l'agente postale del quale l'ufficiale giudiziario stesso si è avvalso come ausiliario. E ciò in considerazione del fatto che «il servizio di notificazione si basa su di un mandato ex lege tra l'avvocato che richiede la notificazione e l'ufficio notifiche che presta il servizio» (Cass. civ., n. 3292/2018).

 

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