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Omesso mantenimento ai figli: il reato sussiste anche se l’obbligato non è coniugato con la madre dei minori

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Con la pronuncia n. 20721 dello scorso 25 maggio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p. inflitta ad un padre che si era sottratto all'obbligo di mantenimento dei due figli, ritenendo irrilevante la circostanza per cui l'imputato non era coniugato con la madre dei minori.

Si è difatti precisato che "il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p.".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un padre, accusato di avere omesso, con condotta perdurante, di corrispondere l'assegno mensile fissato in 600 Euro dall'autorità giudiziaria civile per il mantenimento dei suoi due figli minori, nonché di concorrere al 50% alle spese di natura straordinaria per i stessi figli. 

 Per tali fatti, il Tribunale di Cremona dichiarava l'uomo responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, così riqualificando il fatto che originariamente era stato contestato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006, in relazione all'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorreva in Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 570-bis c.p., per avere il Tribunale di Cremona, nel riqualificare il fatto contestato, erroneamente ritenuto che la fattispecie incriminatrice prevista da tale nuovo articolo non fosse applicabile all'imputato in quanto non coniugato con la madre dei due figli minori.

A tal fine, il Procuratore evidenziava come dovesse ritenersi pacifica la continuità normativa tra l'art. 570 bis c.p. e quella prevista dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006 e che, pertanto, quest'ultima disposizione non doveva, ritenersi abrogata.

La Cassazione condivide le tesi difensive del Procuratore.

La Corte premette che il reato di cui all'art. 3 della legge n. 54/2006 è configurabile anche nel caso di omesso versamento da parte del genitore dell'assegno periodico disposto dall'autorità giudiziaria civile per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: ciò lo si ricava sia da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, sia in virtù delle modifiche introdotte in materia di unioni civili e di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, che hanno imposto che le norme della predetta legge n. 54/2006 siano applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli nati da genitori non coniugati.

 Gli Ermellini evidenziano come tale soluzione interpretativa non si scontra con la circostanza che il nuovo art. 570-bis c.p. indichi espressamente come soggetto attivo del reato il "coniuge", in quanto una lettura storica e sistematica di tale disposizione porta a ritenere che il legislatore abbia parificato quella figura a quella di qualsiasi genitore; conseguentemente, la nuova norma incriminatrice è destinata ad assorbire, senza alcun effetto di abolitio parziale, le previsioni dei previgenti art. 12-sexies della legge n. 898/1970 e art. 3 della legge n. 54/2006

Ne deriva che il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-bis c.p., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio, dato che, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, va riconosciuta una continuità normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 e quella prevista dal predetto art. 570-bis c.p..

Alla luce di tanto, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato.

 

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