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Conseguenze del mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/ricerca-avvocati

Inquadramento normativo: art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980

In più occasioni il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la mancata trasmissione del Modello 5 a Cassa Forense comporta conseguenze sotto due profili: quello disciplinare e quello amministrativo. Infatti, a norma dell'art.17, comma 5, della legge n. 576/1980

  • "l'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare." In altri termini, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare e ad effettuare la segnalazione al competente CDD;
  • "In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536 (...)". Al riguardo il Consiglio ha precisato che l'inciso "forme del procedimento disciplinare" non esclude la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l'autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale forense, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021; Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 17 ottobre 2022).

 Casistica disciplinare

Onere della prova. Con sentenza n.382 del 21 ottobre 2024 il Consiglio ha respinto il ricorso di un avvocato iscritto all'Ente previdenziale forense sanzionato dal CDD con la sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi per violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo (art. 16 del NCDF) per non aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali, sanzioni e interessi iscritti nei ruoli esattoriali e per non aver trasmesso il modello 5 sino al 2024. Nel caso di specie, il Consiglio

  • ha rilevato che l'incolpato non ha prodotto alcuna prova idonea a giustificare l'inadempimento del pagamento dei contributi dovuti e il mancato invio dei modelli 5 a Cassa Forense reiterati nel tempo fino al 2024, essendosi limitato a produrre solo 1) la certificazione medica attestante uno stato di grave malattia per gran parte successivo alla realizzazione di redditi che ben avrebbero permesso di provvedere agli adempimenti previdenziali, 2) una autodichiarazione relativa ai dati reddituali dal 1999 al 2006 da ritenersi irrilevante in quanto indicante un unico reddito senza specificare se l'importo era riferito al reddito netto o al volume d'affari Iva;
  • ha ritenuto che il mancato invio del modello 5 a Cassa Forense e il mancato versamento dei contributi previsti sono stati provati dalla documentazione fornita da Cassa Forense e non contestata dall'incolpato;
  • ha considerato il persistente inadempimento del ricorrente volontario e la sanzione adeguata alle violazioni commesse e reiterate per quasi un ventennio dal ricorrente, che nel frattempo ha accumulato un debito rilevante nei confronti della Cassa Forense.

 La dimenticanza del commercialista non scrimina l'illecito dell'avvocato

Con sentenza n. 124 dell'8 aprile 24 il Consiglio ha escluso che, in tutti i casi in cui si è tenuti all'adempimento di obblighi di natura fiscale, previdenziale o altro, l'affidamento a un consulente di tali incombenze rappresenti motivi di esclusione della propria personale responsabilità. Ciò in quanto anche in queste circostanze spetta all'interessato verificare la effettiva esecuzione di quanto delegato ad altri, e ciò tempestivamente rispetto alle scadenze previste, per apportare eventualmente e senza indugio le rettifiche e le integrazioni del caso. Pertanto, "Il mancato invio del Mod. 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista ma in realtà dipeso da una consapevole omissione direttamente imputabile dell'avvocato, comporta la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, la quale non ha natura di sanzione disciplinare ed è comminata dal Consiglio dell'Ordine ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980, ferma restando l'autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina" (CNF, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021).

 

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