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Mediazione civile e impugnativa delibera assembleare: rischio decadenza.

condominio

 Le liti condominiali sono da sempre una delle questioni che più frequentemente giungono in tribunale, tanto che il legislatore ha deciso d'inserire la materia "condominio" tra quelle previste come obbligatorie nel D.Lgs 28/2010, per cui occorre prima tentare il procedimento di mediazione per comprendere se possibile trovare un accordo in un ambito diverso da quello giudiziario.

Parlando di delibere assembleari, tali decisioni possono essere nulle (per es.: decisioni su materie che non sono di competenza dell'assemblea) o annullabili (per es.: errato calcolo dei quorum costituivi e deliberativi).

Questa distinzione è molto importante ai fini della decorrenza del temine per l'impugnativa, in quanto la delibera nulla può essere impugnata in qualsiasi momento, mentre se è annullabile può essere impugnata solo entro 30 giorni che decorrono:
– dalla data della delibera per coloro che sono stati presenti in assemblea ma si sono astenuti dalla votazione o hanno votato in senso contrario;
– dalla notifica del verbale di assemblea per coloro che invece sono stati assenti.
Ci si chiede allora entro quando va presentata la domanda di mediazione ed ancora da quando far decorrere i giorni per l'interruzione o la sospensione del termine di 30 giorni a seguito della presentazione della domanda di mediazione.

 In merito a tale questione la legge stabilisce che il termine di 30 giorni si intende rispettato se l'interessato abbia avviato il procedimento di mediazione prima della scadenza dello stesso.

Con riferimento a tale questione la problematica principale è capire se con il deposito dell'istanza di mediazione abbia inizio l'interruzione o sospensione dei termini per l'impugnazione in sede giudiziaria.
In passato la sentenza del Tribunale di Milano n. 13360/2016 stabilì che il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art.1137 c.c., relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, subisce un' interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art.5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
Di tale avviso anche la Corte d'Appello di Palermo che con sentenza n. 1245/2017 stabilì che  in tema di impugnazione di delibera assembleare, il termine decadenziale di trenta giorni interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore termine di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

Orbene, la riforma Cartabia, tra le varie modifiche, è intervenuta modificando profondamente il procedimento di mediazione.

Difatti, come visto l'attuale articolo 5, comma 6 del D.Lgs. 28/2010, prevede che il dies a quo dal quale far decorrere le conseguenze su prescrizione del diritto e decadenza della domanda, decorra dal momento della comunicazione della domanda di mediazione.

Laddove il procedimento di mediazione si concluda con esito positivo, nessun problema di sorta.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto e, pertanto, si giunga alla sottoscrizione di un verbale negativo  la comunicazione della domanda di mediazione interrompe i termini di decadenza.

Ciò significa che, depositando istanza di mediazione, il condomino avrà interrotto i termini di cui all'art. 1137 c.c., previsti a pena di decadenza dall'azione giudiziaria.

Con la riforma Cartabia, l'articolo 8 al comma 2 dispone infatti che "Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta".

Ai più attenti non sfuggirà che il legislatore ha "tagliato" quella parte (originariamente presente nell'articolo 5, comma 6), che prevedeva che "se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Il termine di giorni 30 previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare che si assuma viziata da annullabilità (la quasi totalità dei vizi riscontranti), decorrerà non più dal deposito del verbale negativo (art. 5, comma 6) ma dal "momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti" (art. 8, comma 2).

Ciò significa che sarà possibile che l'azione giudiziale spiri prima ancora che si sia svolto il primo incontro di mediazione.

 

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