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L’ecobonus viene meno per l’omessa comunicazione all’Enea di fine lavori?

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Riferimenti normativi: Art. 1, commi 344 e seguenti, legge n. 296/2006

Focus: I soggetti che vogliono avvalersi della detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. L'omessa comunicazione all'Enea determina la perdita del beneficio fiscale per efficientamento energetico degli edifici?

Principi generali: La legge finanziaria 2007 ha introdotto (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006) l'agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici o "ecobonus", attualmente disciplinata dall'art.14 del decreto legge n.63/2013. Per fruire dell'agevolazione è condizione indispensabile che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale, e che sussistano i requisiti di cui all'art.4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026, 2027, escluse quelle per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. In particolare, per le spese sostenute nel 2025 la detrazione spetta nella misura del 36% elevata al 50% in caso di abitazione principale. Invece, per le spese degli anni 2026, 2027, la detrazione è del 30% o in caso di abitazione principale del 36%. Il beneficio fiscale consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia se l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e in base all'anno in cui lo stesso è stato effettuato.

 Tra i requisiti elencati l'art. 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha stabilito che i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione fiscale sono tenuti ad acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla normativa, e che gli stessi diano comunicazione all'Enea dei lavori eseguiti entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate  l'inosservanza di tale termine, anche in presenza di tutta la documentazione tecnica ed economica prevista dalla norma, determina la decadenza dal godimento della detrazione fiscale con conseguente disconoscimento e recupero a tassazione da parte degli Uffici finanziari. L'interpretazione finora adottata dall'Agenzia delle Entrate è stata messa in discussione da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale la mancata o tardiva comunicazione all'ENEA non fa decadere dal diritto all'ecobonus. Il termine di 90 giorni non è perentorio poiché la comunicazione ha solo finalità statistica e non costituisce un requisito sostanziale per accedere alla detrazione (Cass. sent. n.7657/2024). Nessuna norma primaria o secondaria collega espressamente la decadenza dall'ecobonus all'omissione della comunicazione Enea (Cass. Ordinanza n. 8019/2025).

La Corte Suprema ha ribadito con le recenti Ordinanze n. 12422 e 12426 del 10 maggio 2025 che, anche in caso di totale omesso invio della comunicazione o di ritardo nell'invio della stessa, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione, se rispetta gli altri requisiti di legge (APE, asseverazioni, fatture, bonifici e relazioni tecniche), sottolineando che la comunicazione ENEA è complementare e che la decadenza non può derivare da un adempimento meramente formale. Come precisato dalla stessa Corte con Ordinanza n. 5204 del 7 giugno 2025, la decadenza del termine per effettuare tale adempimento formale non si desume né dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere ed inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori omettendo l'attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né è previsto esplicitamente dalla normativa primaria (L.n.296/2006) che rinvia alla normativa precedente (L. n. 449/1997) la quale non prevede alcun onere di comunicazione all'Enea. Infatti, la Comunicazione all'Enea è stata introdotta per la prima volta nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007 senza che sia stata prevista espressamente la decadenza dal godimento della detrazione in caso di omissione della stessa. La Cassazione ha, quindi, escluso il carattere perentorio del termine per presentare la Comunicazione all'Enea. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora modificato ufficialmente la propria prassi operativa.

 

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